Atti emulativi e abusi del diritto proprio
di ANNA CANOVA

Quali sono i confini dell'esercizio di un diritto? Fino a che punto si può far uso di un diritto proprio senza incappare in un abuso?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 8251 del 6 giugno 2002, ha riconosciuto sussistere la fattispecie dell'abuso del diritto di difesa nel comportamento perpetrato da un socio di una cooperativa, il quale ha maliziosamente fatto richiesta di sequestro conservativo di alcuni beni sociali, pur conoscendo l'infondatezza della propria pretesa, con l'unico scopo, unitamente ad altri atteggiamenti dallo stesso posti in essere, di danneggiare la cooperativa, tentando di limitare l'attività economica della società e quindi arrecando alla stessa un danno patrimoniale e d'immagine.

Tale sentenza è insolita e risveglia il dibattito concernente l'esistenza di un limite all'esercizio dei diritti di ciascuno, consistente nella necessaria esistenza di un interesse proprio apprezzabile e preponderante nel bilanciamento, rispetto al rischio di nuocere ad altri. Fino a che punto si può far uso di un diritto proprio, senza incappare in un abuso del diritto stesso? Per evitare di scalfirne la certezza, sarebbe utile tratteggiare intorno a ciascun diritto l'area che è valicabile e quella che non lo è, ma l'operazione risulta alquanto ardua.

Sarebbe utile sapere ad esempio se il bocciare agli esami di stato per diventare avvocato una percentuale così alta di candidati costituisca un atto emulativo o trattasi invece di legittimo esercizio di un diritto non esorbitante dall'area consentita. Sul dibattuto tema dell'abuso del diritto soggettivo, definito come esercizio del diritto senza altro scopo che quello di arrecare danno o molestia ad altri, si può intravedere una normativa sulla base dell'art. 833 del codice civile, che vieta gli atti emulativi e che, pur essendo espressione di una disposizione prevista in tema di proprietà, risulta ascrivibile a tutti i diritti soggettivi a contenuto patrimoniale: "Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri".

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, perché un atto possa considerarsi emulativo, occorre la coesistenza di due elementi: uno di carattere soggettivo, consistente nell'animus nocendi o aemulandi, cioè nell'intenzione del proprietario o del titolare del diritto di arrecare pregiudizio o molestia ad altri, con relativo onere probatorio a carico del danneggiato - incombenza non di certo molto facile -; l'altro elemento, di carattere oggettivo, consistente nella totale assenza di utilità che derivi al proprietario dall'atto compiuto, sicchè basta ad escludere il carattere emulativo dell'atto l'esistenza di un'utilità anche minima, microscopica, per il proprietario.

Abbracciando questa interpretazione, così rigida, il rischio è quello di annientare l'utilizzo del divieto degli atti emulativi, e più in generale il più ampio concetto dell'abuso del diritto, in quanto in qualsiasi atteggiamento attivo del titolare è ravvisabile, anche se minimo, un qualche interesse, anche se di gran lunga inferiore rispetto all'eventuale sacrificio patito da altri. La massima tradizionale in forza della quale chiunque faccia uso del proprio diritto non lede nessuno, appare superata nella realtà dalla considerazione che il giudizio aquiliano è destinato in realtà a svolgersi come comparazione tra le posizioni in conflitto: "danno ingiusto" non è solo quello prodotto contra ius, che colpisce cioè interessi tutelati, ma anche quello prodotto non iure, in mancanza, cioè, di una norma che giustifichi il comportamento o imponga al soggetto passivo il corrispondente sacrificio.

L'esercizio di un diritto non è perciò sufficiente ad escludere la responsabilità di chi agisce. Al di fuori delle ipotesi che sono oggetto di un'espressa disciplina, il conflitto fra interessi ugualmente tutelati viene, spesso, risolto dagli interpreti mediante il riferimento al concetto di abuso, o di uso anomalo o emulativo del diritto. Il richiamo all'abuso del diritto è ravvisabile nei più svariati settori: dal diritto penale a quello civile e dal processuale al diritto del lavoro; ha luogo specialmente con riguardo agli scontri fra diritti di cronaca e diritti della personalità, ma si è anche parlato - con riguardo alla doppia alienazione immobiliare - di abuso della libertà contrattuale, oppure - rispetto ad un'azione in giudizio - di rivendicazione emulativa di un diritto; e, ancora, si è prospettata l'ipotesi di abuso del diritto ad utilizzare marchi altrui al di fuori dell'ambito coperto dalla privativa, in materia di diffamazione a mezzo stampa, sotto il profilo dell'abuso del diritto di critica.

Parte della dottrina ritiene che per evitare risultati aberranti si debbano diversamente, e meno rigidamente, ricostruire i presupposti applicativi dell'art. 833 c.c.. Quanto all'elemento oggettivo, per la qualifica dell'atto come emulativo è sufficiente una oggettiva sproporzione tra il pregiudizio altrui e l'utilità del proprietario. Quanto all'elemento soggettivo, si osserva come l'art. 833 c.c., nel suo tenore letterale, non conferisca rilevanza alcuna all'animus nocendi, in quanto lo "scopo" di cui la norma parla indica soltanto la finalità oggettiva dell'atto.

Si ammette, quindi, la configurabilità dell'atto emulativo anche quando l'atto è stato compiuto non solo senza l'intenzione di nuocere, ma per errore. Il criterio della comparazione e bilanciamento tra gli interessi in gioco - principio di ampio respiro nel campo giuridico - è l'autentica strategia che determina l'esito della lite; le rare volte in cui la domanda dell'attore, volta all'accertamento e repressione degli atti emulativi, è stata accolta, coincidono con le volte in cui la giurisprudenza ha abbracciato questa impostazione che prevede debba riconoscersi abusiva la condotta che arrechi ad altri un danno sproporzionato rispetto al vantaggio conseguito dal titolare del diritto che la ponga in essere; mentre, nei casi in cui ci si è attenuti al criterio della totale assenza di interesse da parte dell'agente, la domanda volta alla repressione di atti d'emulazione è stata respinta anche in fattispecie concrete di una qualche opinabilità.

Attenendosi quindi a questa interpretazione, si stabilisce il criterio di riconoscimento degli atti emulativi, in forza della proporzionalità tra danno arrecato e vantaggio ottenuto, alla luce del dovere di solidarietà tra consociati che permea ogni ordinamento giuridico.