La ditta tra verità e novità
di Francesca Di Macco

Ciascun imprenditore nell'esercizio della propria attività d'impresa si serve di alcuni elementi d'individuazione, di segni distintivi che permettano di riconoscerlo e soprattutto di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti. Si parla a ragione di "collettori di clientela" identificandone la primaria funzione di mercato che è quella di formare e mantenere nel tempo la clientela, consentendo ai consumatori di effettuare scelte consapevoli tra gli operatori del mercato.

Tra i segni distintivi tipici - il marchio, la ditta e l'insegna - e i segni distintivi atipici - come è ad esempio lo slogan pubblicitario - la ditta si configura come il "nome commerciale" dell'imprenditore, che ne permette l'individuazione come esercente un'attività d'impresa. La libertà di scelta della propria ditta incontra però dei limiti, comuni agli altri segni distintivi, rappresentati dal principio di verità e di novità: dall'applicazione di questi due principi nascono, come di norma nel tentativo di conciliare interessi confliggenti, problemi vivamente discussi in dottrina, all'origine di differenti indirizzi giurisprudenziali.

Ai sensi dell'art. 2563, 2° comma, del codice civile, "la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore": il c.d. principio di verità e in generale tutte le norme che richiedono l'inserimento del patronimico all'interno della ditta o denominazione sociale, stabiliscono sicuramente un obbligo in tal senso (ditta patronimica). Al tempo stesso il principio di novità impone, tramite la formulazione dell'art. 2564 c.c., che la ditta non sia "uguale o simile a quella usata da altro imprenditore" e tale da "creare confusione per l'oggetto dell'impresa e il luogo in cui questa è esercitata".

L'imprenditore ha il diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta; chi successivamente adotti ditta uguale o simile, può essere costretto ad integrarla o modificarla con indicazioni idonee a differenziarla, e ciò anche quando la ditta usata per seconda sia anch'essa una ditta patronimica, ci si trovi dunque di fronte a casi di omonimia. La forza del principio di verità è inoltre minata dalla previsione dell'art. 2565 c.c. - rubricato "Trasferimento della ditta" - che sancisce l'impossibilità del trasferimento dell'azienda separatamente dalla ditta senza richiedere alcuna modificazione o aggiunta del nome del nuovo titolare. è possibile trovare un elemento di continuità in una disciplina almeno apparentemente contraddittoria?

Ciò che emerge dalla lettura di queste norme e il confronto con quanto è previsto per gli altri segni distintivi, è comunque la volontà del legislatore di evitare la confondibilità tra ditte, e perciò impedire operazioni parassitarie, nell'ambito più ampio della tutela della concorrenza sul mercato. La confusione e il corrispondente obbligo di differenziazione peraltro sussiste solo tra due imprenditori in rapporto concorrenziale tra loro, e quindi in relazione all'oggetto dell'impresa e/o il luogo in cui questa è esercitata, dunque sotto un profilo merceologico e territoriale.

Dall'analisi della disciplina codicistica si evidenzia la relazione spesso conflittuale tra principio di verità e principio di novità, cui fa da immediato corollario il problema circa la possibilità per il giudice, una volta accertata la confondibilità, di ordinare la soppressione del patronimico inserito nella ditta sorta successivamente. La giurisprudenza ha negli anni cambiato orientamento. Prima dell'attuale codificazione, era opinione diffusa che l'uso del patronimico nell'ambito di un'attività d'impresa costituisse un diritto incoercibile della persona, in una visione eccessivamente allargata del generale diritto al nome. Il giudice si limitava a dichiarare la confondibilità, invitando il secondo imprenditore ad aggiungere elementi che si rivelavano però scarsamente distintivi.

Negli anni '70 ha inizio un mutamento di rotta, reso indispensabile soprattutto dai limiti che questa soluzione comportava e che si evidenziavano laddove la ditta costituita in precedenza conteneva come "cuore" un patronimico molto noto ed evocativo, per cui ogni aggiunta di fantasia non era in grado di differenziare efficacemente i due segni. Oggi la maggiore attenzione nei confronti del problema della confondibilità e di una ordinata e leale competizione concorrenziale ha portato i giudici a sacrificare più volte il principio di verità, ordinando la soppressione del patronimico del secondo imprenditore: questa soppressione comunque si ritiene possa e debba essere disposta solo in situazioni assolutamente estreme, e cioè quando, appunto, la forza evocativa del patronimico della ditta sia tale da travolgere ogni ulteriore elemento di differenziazione e in ogni caso senza giungere fino alla scelta positiva della denominazione da adottare.