IL FEDERALISMO:
TROPPA AUTONOMIA PER LE REGIONI IN MATERIA DI ENERGIA?

di EDOARDO RICCARDO SCRIMAGLIO

I'energia da sempre è un settore strategico per l'economia di ogni paese, in particolare per il nostro che dipende in modo marcato dalle importazioni di fonti primarie. Dopo anni di assenza di piani energetici nazionali (l'ultimo P.E.N. risale al 1988), l'attuale governo ha mostrato un notevole interesse e l'intenzione di riappropriarsi di un ruolo guida in quel settore. Così dopo un lungo periodo di "letargo" si è tornati a parlare di strategie, di azioni, di programmi: di politica energetica.

Il Ministro Antonio Marzano ha però trovato lungo il suo cammino una "sorpresa: il federalismo. Il decentramento amministrativo è iniziato con la legge n. 59 del 1997, nota come "Bassanini", che, con i successivi decreti di attuazione, ha conferito alle Regioni e agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi, in precedenza di competenza statale, in materia di energia e ambiente. è opportuno sottolineare che l'art. 29 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n.112, conservava allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

Le Regioni sono pertanto state chiamate a tradurre operativamente tali direttive ed indirizzi di carattere generale, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. La legge Bassanini ha delineato la costituzione di un nuovo sistema regionale ispirato ai princìpi di sussidiarietà ed adeguatezza nell'individuazione delle funzioni da attribuirsi ai diversi enti territoriali locali. Le Regioni sono state investite della funzione di programmazione, di indirizzo, coordinamento e controllo, affidando alle entità regionali di grado inferiore funzioni gestionali.

Tuttavia si deve notare che, per ciò che concerne il settore energetico, invece di attuare un organico decentramento ed una razionalizzazione di competenze si è avuta una frammentazione di competenze tra strutture centrali e periferiche. La vera spinta al processo di decentramento, che ha portato ad una ulteriore frammentazione, è venuta dalla riforma titolo V della Parte II della Costituzione. La legge costituzionale n. 3 del 2001, dopo l'approvazione referendaria, infatti ha avuto un effetto rivoluzionario trasformando l'assetto del governo territoriale e sovvertendo i tradizionali rapporti tra centro e periferia.

Le nuove competenze legislative regionali hanno investito un numero elevato di nuove materie, disciplinate fino a quel momento dalla legge dello Stato. In particolare il nuovo articolo 117 ha affidato alle Regioni potestà legislativa concorrente su produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, lasciando allo Stato il potere di legiferare sui princìpi generali (sicurezza nazionale, concorrenza, interconnessione delle reti, gestione unificata dei problemi ambientali). Tale nuovo principio ha portato in sé una "minaccia" per lo sviluppo e l'ammodernamento dei sistemi energetici, da quello dell'energia elettrica a quello del gas naturale fino a quello della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Le Regioni, con una programmazione territoriale, possono prendere decisioni su temi che prima erano di rilevanza nazionale (centrali elettriche, impianti di rigassificazione, reti di trasporto e distribuzione, stoccaggio gas e petrolio) e che facevano capo alla potestà legislativa dello Stato. Il processo di decentramento, che ha investito il settore energetico, è nato con un errore genetico poiché ha coinvolto scelte che hanno riflessi su tutto il paese. In un' unica, rapida soluzione si è posta in secondo piano la programmazione centrale affidando compiti similari a regioni ed Enti locali.

Il Ministero delle Attività produttive, in una situazione di caos e di paralisi, è dovuto intervenire "al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" con il decreto legge n. 7 del 7 febbraio 2000, noto come "sblocca centrali" (poi convertito in legge del 9 aprile 2002, n.55). Tale decreto ha stabilito che "sino alla determinazione dei princìpi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...)", le opere di pubblica utilità saranno soggette ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività produttive. Rientrano in tale definizione la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modificazione o ripotenziamento, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi.

Il decreto "sblocca centrali", che ha semplificato il complesso iter burocratico per ottenere le autorizzazioni, ha sollevato numerose proteste e ricorsi da parte delle Regioni - si pensi alle diverse iniziative della Regione Toscana, Umbria, Basilicata ed Emilia Romagna -. La riforma costituzionale ha dunque aperto un confronto Stato-Regioni, inducendo tutti gli attori ad elaborare nuovi strumenti per la concertazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha infatti proposto di adottare il metodo usato dalla stessa: i documenti di consultazione, in modo tale che le decisioni vengano rese note prima di essere approvate in via definitiva per trovare la necessaria convergenza.

Un altro effetto della modifica del Titolo V della Costituzione è stato il numero di concertazioni che si sono avute nelle varie sedi regionali, così da aprire la strada a progetti di legge su gas ed energia elettrica, di ampia portata come hanno fatto la Regione Lombardia, Toscana e Friuli Venezia Giulia. La nuova sorpresa sconcertante è arrivata il 30 aprile, quando la Snam Rete gas ha pagato la prima rata, 10,8 milioni di euro, del "costoso" tributo ambientale fissato dalla Regione Sicilia sul transito dei gasdotti.

L'amministrazione siciliana, in base a quanto previsto dall'art. 6 della propria legge finanziaria 2002, ha approvato un "tributo ambientale", dalla dubbia costituzionalità, che ha scatenato una girandola di pareri sulla sua legittimità. Il tributo è entrato in vigore il 26 marzo 2002, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. La tassa costerà alle casse della Snam 130 milioni di euro all'anno, con una riduzione per il 2002 a circa 97 milioni di euro.

Questa iniziativa ha determinato un onere aggiuntivo per la società che sarà inserito nella proposta tariffaria per il nuovo anno termico. La tassa della Regione Sicilia ha poi stimolato l'amministrazione di altre Regioni: infatti alcuni consiglieri del Friuli Venezia Giulia, con un'iniziativa autonoma, hanno presentato una proposta di legge regionale, la n. 262, recante "l'istituzione del tributo ambientale sui gasdotti e oleodotti che attraversano il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia".

La ratio di quel "balzello" sarebbe la salvaguardia dell'ambiente con riguardo "particolare" alle zone interessate dal transito delle condotte. Si deve evidenziare che in quest'ultimo caso la tassa colpirebbe non solo il gas, ma anche il petrolio che transita nella Regione, gravando su tutti i cittadini. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è intervenuta su questa materia, mostrando preoccupazione e perplessità.

Ritiene, infatti, che i "nuovi" tributi regionali, adottati e proposti, contrastino con i princìpi e gli obiettivi di promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità, stabiliti con la Legge n. 481 del 1995, e non siano rispettosi della direttiva europea, recepita in Italia con il decreto legislativo n.164 del 2000, che prevede un mercato nazionale del gas liberalizzato e un accesso regolato alla rete, senza discriminazione per i consumatori e per le imprese.

Nei mesi scorsi, proprio per porre rimedio a quelli e ad altri problemi, si sono avuti numerosi contatti a livello politico tra il Ministero delle attività produttive e le Regioni per la definizione di un canale comune di intervento, utile alla stesura di un disegno di legge organico di riordino della materia energia. Il risultato è stato la presentazione il 18 luglio del disegno di legge per il riordino del "sistema energia" che, tra le proposte, contiene la creazione di un Osservatorio tecnico permanente sull'energia, uno strumento nuovo dello Stato e delle Regioni per raggiungere gli obiettivi della politica energetica, fissati nel disegno di legge.

L'Osservatorio, presieduto dal sottosegretario del Ministero delle Attività produttive, avrà una segreteria presso l'Enea e sarà costituito da rappresentanti dello stesso ministero e da quelli dell'Ambiente con la presenza di quattro membri designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Alla luce di quanto detto il cammino per l'attuazione di una nuova politica energetica nazionale è ancora lungo: l'iter del disegno di legge è solo all'inizio.

I dubbi rimangono proprio in virtù delle numerose concertazioni che vi sono state tra Stato e Regioni e delle numerose difficoltà incontrate nel trovare accordo sulle tematiche energetiche rilevanti per l'interesse nazionale. Non si dovranno più alimentare focolai separatisti, con il pericolo di rallentare il processo di sviluppo e soprattutto serviranno nuove professionalità, con competenze specifiche in materia di energia, in grado di assistere le Regioni nella programmazione energetica territoriale.