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I
mille signori "NESSUNO" e la magistratura di sorveglianza |
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Qualora l'espiazione della pena sia già in corso, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il detenuto non può beneficiare della disciplina prevista dall'art. 656, quinto comma, c.p.p. nella formulazione introdotta dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998 n. 165, in quanto tale norma fa riferimento all'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata. Ne consegue che, avuto inizio l'esecuzione della pena, il detenuto avrà la possibilità di utilizzare la norma di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 165 del 1998, la quale attribuisce al magistrato di sorveglianza competente la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, ordinando la liberazione del condannato e provvedendo sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. L'"innovativa" possibilità attribuita al magistrato di sorveglianza, a seguito della intervenuta riforma legislativa operata dalla legge Simeone, purtroppo nel caso concreto rimane quasi costantemente lettera morta. L'ammissione al beneficio di cui all'art. 47, comma 4, ord. pen. risiede fondamentalmente nella sussistenza di condizione indefettibili; precipuamente la normativa in esame richiede che vengano offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti: a) per l'ammissione dell'affidamento in prova; b) del grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione; c) dell'assenza di un pericolo di fuga. Nel caso concreto e nella prassi generalizzata tuttavia, le suddette condizioni - astrattamente ipotizzabili erga omnes -vengono puntualmente snobbate dal magistrato di sorveglianza, a meno che non ci si trovi in una condizione di incompatibilità con la detenzione inframuraria come, per intendersi, in quei casi in cui la sospensione dell'esecuzione della pena è prodromica al cosiddetto affidamento terapeutico, con precipuo riferimento a persone tossicodipendenti, alcoldipendenti, malati di HIV. In effetti, nessuna delle prescrizioni di cui alle lett. a), b), e c), così come catalizzate dallo stesso articolo 47, comma 4, ord. pen., viene sostanzialmente tenuta nel dovuto conto dal magistrato adito che, quasi automaticamente, disattende istanze su istanze in tal senso rivolte. Invero, per quel che concerne le indicazioni concrete da offrire con riferimento alla sussistenza e ai presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova ed al paventato pericolo di fuga, nelle generalità dei casi, tali presupposti sono soddifatti, con riguardo al primo, dalla sussistenza di una possibilità lavorativa congruamente documentata nonché dalle relazioni dagli assistenti sociali; con riguardo al secondo, dalla stessa costituzione in carcere (ovviamente si parla di condannati a piede libero). Offerte tali concrete indicazioni, l'aspetto probabilmente più delicato della norma in esame è relativo al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione. Tale presupposto, congenitamente generico nella formulazione legislativa, lascia il campo aperto a svariate argomentazioni in tal senso rilevanti, laddove non ci si trovi nei casi suddetti di incompabilità con la detenzione inframuraria. Fuori da questi casi, invero, la sospensione dell'esecuzione della pena è ancor più squisitamente atto discrezionale del magistrato di sorveglianza. L'iter logico seguito e proposto si basa sostanzialmente su una circostanza tanto ovvia quanto dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza: la pena residua da scontare in concreto. Avviene assai di frequente che, a causa di un surplus di pena residua eccedente i tre anni previsti dall'art. 47, comma 1, ord. pen., per poter instare al fine di essere ammessi alla concessione in misura alternativa, bisogna giuoco-forza passare attraverso la detenzione inframuraria pur essendo in stato di libertà. Questo comporta che ci si possa trovare, come spesso avviene, di fronte a situazioni in base alle quali un condannato che con sentenza definitiva deve scontare un residuo di pena di 2 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, probabilmente non farà più rientro in carcere potendo usufruire della sospensione dell'esecuzione della pena, già operata dallo stesso P.M. ex art. 656, comma 5, c.p.p.; per converso un condannato, anch'egli con pena definitiva, che deve scontare 3 anni e 3 giorni di reclusione - appena 5 giorni in più rispetto all'ipotesi suddetta - non solo dovrà rientrare in carcere, ma ivi rimarrà per i 3 giorni in più rispetto al primo caso, e forse per i 6 mesi o 1 anno in più, o chissà per quanto tempo ancora: ciò in considerazione del fine-pena, evidentemente collocato più in là nel tempo rispetto a chi era stato precedentemente giudicato ed in conseguenza dell'ipertrofica burocrazia in fase esecutiva e fino alla fissazione della sola udienza per la trattazione in relazione alle misure alternative, nonché alla successiva decisione. E' evidente, quindi, che in casi come questo, bisogna modellare la legge medesima muovendosi certo dentro il quadro delle regole stabilita dal legislatore, ma interpretando le stesse norme che compongono l'ordinamento penitenziario nel senso più semantico della loro stessa formulazione, al fine, appunto, di modellarle al caso concreto. è, insomma, alla ratio stessa della disciplina in esame che bisogna volgere l'attenzione e chiedersi, pertanto, se una simile situazione possa essere sussunta in quella previsione che lo stesso legislatore cristallizza al comma 4 dell'art. 47 della Legge n. 354 del 1975 e successive modifiche. Il protrarsi ulteriore dello stato di detenzione, in casi simili, risulta una sorta di cautela generalpreventiva del tutto inadeguata e una forzatura afflittiva non giustificata: si evince da ciò che tale status detentivo è svuotato di quella valenza educativa alla quale la pena, costituzionalmente garantita, deve necessariamente tendere. La funzione rieducativa della pena, ma prevalentmente risocializzante delle misure alternative ad essa, in casi simili, rende qualunque protrazione carceraria oltre il residuo di pena scontato "artatamente" ultronea, se non anche controproducente. Insomma, se per "grave pregiudizio" deve intendersi - e non può non intendersi - la mancata rieducazione del condannato, allora i mille casi come questo devono usufruire del beneficio de quo. Il grave pregiudizio è di frequente costituito solo dalla stessa ulteriore protrazione dello stato di detenzione. Ma il magistrato di sorveglianza con un laconico "non sussiste grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione", disattende istanze su istanze: e così, la facoltà attribuita ad esso dalla riforma operata dal comma secondo dell'art. 2 della Legge n. 163 del 1998, in concreto si risolve in una flebile illusione per il condannato e per i suoi familiari, puntualmente seguita dall'inevitabile disincanto nella prassi esecutiva. Ed ancor più tale modus operandi risulta ingiusto ed ingiustificato, ove si abbia a considerare che in caso di rigetto da parte del Tribunale di Sorveglianza adito per la concessione di misura alternativa, è inibita proprio sub art. 47, comma 4, ord. pen. qualunque possibilità di reiterazione dell'istanza di sospensione, quale che sia la richiesta successivamente proposta. Certo il tempo trascorso in carcere dai mille soggetti che rientrano in casi simili, preoccupa solo quando "l'argomento" riguarda le carceri che debordano di detenuti. Altrimenti i mille signor nessuno continuano a rimanere anonimi e negletti, carcerati sottoposti a pene che non dovrebbero consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che, soprattutto, dovrebbero tendere alla rieducazione del condannato. Ma questa, evidentemente, è solo la Costituzione, e troppo spesso ce ne si dimentica.
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