|
IL
DINIEGO DI GIUSTIZIA |
|||
Le due opposte connotazioni L'espressione "diniego di giustizia" trasmette due messaggi fortunatamente di segno opposto. Da un lato essa enfatizza la gravità di un comportamento che va ben al di là di una incompleta soddisfazione dell'esigenza di giustizia (così come l'attribuzione solo di una parte della domanda o l'omissione degli interessi o la loro attribuzione in una misura inferiore al dovuto o la non rivalutazione della somma capitale). Il diniego di giustizia contrassegna invece situazioni gravi in cui ad una parte viene clamorosamente negato il diritto a qualcosa di importante che le spetta, con sottrazione ad essa di ciò che spiritualmente le appartiene, nonché lo spegnimento della speranza di ottenere ancora in futuro giustizia, e con conseguente totale perdita di fiducia nelle istituzioni. L'effetto del diniego di giustizia è così il calare delle tenebre del male su chi non lo merita. A tale connotazione si accompagna, contrastandola, il convincimento che, proprio per la sua gravità, il diniego di giustizia costituisca fortunatamente un caso limite. Se non si può contrastare la portata della connotazione negativa, si deve purtroppo sfatare o ridimensionare l'impressione che ciò si verifichi solo in casi eccezionali, in processi "sfortunati".
La manifestazione classica Nella sua manifestazione classica, il diniego di giustizia consiste dunque nella non attribuzione del bene giustizia a chi vi abbia diritto. Esso si materializzerà quindi sul piano civile nel non riconoscimento a taluno di un bene materiale o immateriale che gli competa, e sul piano penale nella condanna dell'innocente. Con questa annotazione il discorso potrebbe apparire chiuso. Tuttavia vi sono altre forme di diniego di giustizia meno appariscenti ma ugualmente intollerabili per chi abbia l'illusione che, al di là di sofismi e alchimie di studiosi, di parlamentari e di uffici legislativi, che finiscono col privilegiare l'esercitazione intellettuale rispetto al contenuto, la giustizia non possa essere negata a nessuno. Sulle finalità del processo le opinioni sono invero divise. Da chi vede in esso uno strumento che farebbe sempre emergere la giustizia si balza a chi lo limita ad un modello per la risoluzione di controversie, di cui conterebbe solo la corretta celebrazione del rito. La soluzione che si suggerisce è intermedia, ovvero di uno strumento per una ricerca sofferta della giustizia, sofferta non solo dalle parti - difesa e accusa - che si contrastano vicendevolmente, ma da chi è chiamato al compito di giudicare. In vista di ciò, se viene commessa una grave ingiustizia, si è in presenza di qualcosa di più di un processo sfortunato. Justice Delayed Un detto inglese recita che "giustizia ritardata è giustizia negata". E' arcinoto che sotto questo profilo il nostro sistema è clamorosamente carente. Ai grandi processi penali che a volte si trascinano per decenni, fanno eco i procedimenti civili in cui il tempo medio per ottenere una decisione di primo grado è intorno ai quattro anni e il giudizio non si conclude in Cassazione che con il decorso di almeno un decennio. Nel conflitto tra chi vorrebbe giustizia il giorno stesso in cui ha subito un torto e chi invece usa ogni espediente per ritardarla, purtroppo, come quasi sempre, prevale il male. L'effetto gravemente negativo del ritardo nel rendere giustizia non si limita ad una frustazione per la vittima ma induce molti altri che ricorrerebbero alla giustizia a rinunciarvi, salvo ove vi sia veramente costretti. Nel mondo degli affari ad esempio ottenere una decisione dopo quattro anni è spesso di scarso se non di nessun interesse. Reiezione della domanda dopo non aver consentito di provarne il fondamento Un altro esempio classico di diniego di giustizia è rappresentato dalla reiezione di una domanda dopo che il giudice non abbia consentito alla parte di provare i fatti posti da essa alla base di tale domanda. Benché il caso appaia scolastico, esso non è così infrequente come potrebbe apparire e il contrasto tra l'anelito di chi propone una domanda, d'essere messo in grado di provarla, e lo sbarramento che il giudice, a volte per effetto di un insufficiente studio delle carte processuali, oppone a tale legittima esigenza, seguito poi dalla reiezione della domanda perché non provata, grida anch'esso vendetta. Il letto di Procuste: La prova umiliata Una forma meno evidente di diniego di giustizia consiste negli ostacoli che il sistema processuale pone all'assunzione della prova. Essi come è noto, sono costituiti da una serie di interferenze nel diritto della parte, che ha l'onere della prova, di assolverlo. In primo luogo l'obbligo di capitolazione delle prove, che fa sì che non solo la controparte ma a volte anche il testimone (soprattutto ove appartenga alla sfera della controparte), viene a conoscenza di tali domande con l'effetto di eliminare la spontaneità della risposta e di impedire così la prova che la parte si propone di portare attraverso di esse. Né l'interrogatorio di un testimone può tradursi in un numero limitato di domande cristallizzate in precedenza, senza essere collocata in una sorta di letto di Procuste. Inoltre l'attribuzione al giudice del potere di ammettere o meno alcuni capitoli costituisce all'evidenza un'ulteriore e grave interferenza con il diritto della parte di assolvere all'onere della prova. Infine l'interrogatorio del testimone riservato al giudice (salvo ove egli con benevolenza conceda al difensore di una parte di porre qualche domanda sempre che non esageri) completa un quadro totalmente negativo. Il raffronto con il sistema giudiziario anglosassone, effettuato raramente nel nostro Paese anche da parte degli studiosi, mostra che si è in presenza di una prova mutilata alla quale il difensore in genere neppure avverte il diritto - direi l'obbligo - di ribellarsi. Il frutto di una insufficente attenzione Ad un diniego di giustizia si può giungere, anche per effetto di una insufficiente attenzione del giudicante, che si manifesti attraverso un insufficiente studio del fascicolo o il disinteresse o la fretta (che anche quando dovuta ad un carico eccessivo di lavoro o all'urgenza del provvedimento, non di meno fa sì che la causa non venga esaminata con tutta l'attenzione che le è dovuta). Un ulteriore diniego di giustizia si ha quando, sfortunatamente più spesso di quanto potrebbe apparire, il giudice non è equidistante dalle parti. Mentre in sede civile, salvo gravi scorrettezze, ciò sarà raro, nei procedimenti penali tale situazione può verificarsi naturaliter per effetto dell'appartenenza del giudice e del pubblico ministero al corpo della Magistratura con l'inevitabile, anche se a volte solo inconscia, conseguenza che il giudice è portato ad avere più fiducia nelle prospettazioni che gli vengono effettuate da un amico o collega piuttosto che nelle argomentazioni del difensore, nei confronti del quale egli può essere portato a prevenzione e sospetto. Diniego di giustizia più sottile ma ugualmente non accettabile. Verso un antidoto Ottenere giustizia non è dunque facile. Se il non ottenimento di piena giustizia per effetto di un errore umano non è certo eliminabile, un profondo diniego di giustizia è un'offesa intollerabile, sia per la vittima che per l'intera comunità, posto che l'ingiustizia non ferisce solo chi la subisce. Come si può infatti essere felici vicino ad un altro essere umano che soffre? Da qui la necessità di adoperarsi per rimuovere alla radice le storture principali che possono produrlo. Quando esso sia il frutto di una disciplina processuale che impedisce o ostacola il diritto alla prova, ad essa è più agevole porre rimedio. Ove invece esso sia dovuto alla mancanza di diligenza o addirittura alla sua equidistanza del giudice, essa attiene ad un momento fondamentale dell'amministrazione della giustizia, la scelta del giudice. Discorso questo che richiede una trattazione autonoma, cui pertanto si rinvia.
|
|||