SMALL CLAIMS: inadempimento contrattuale e danno esistenziale
di FRANK ANTHONY SAVOIA

Quando la società fornitrice di un servizio anche primario, come nel caso di gas, luce, telefonia ecc., ritarda l'attivazione o l'intervento di riparazione costringendo l'utente consumatore, oltre che alle conseguenze dirette del disservizio, a ripetuti e snervanti solleciti? O quando nel trasporto aereo o ferroviario il vettore non informa ed assiste diligentemente il cliente nei casi di ritardo, facendo venir meno anche quegli obblighi minimi di collaborazione e cortesia, tali da rendere ancor più stressante l'attesa? Ovvero quando il fotografo danneggia irreparabilmente il rullino contenente il servizio fotografico sulle nozze? A chi non è capitato, infatti, di attendere in casa per ore e senza esito l'intervento dei tecnici per la riparazione del guasto, o di telefonare per sollecitare l'adempimento e restare in linea con il gestore del servizio che filtra le telefonate con un disco registrato, oppure di arrivare alla meta del viaggio con diverse ore di ritardo, magari in piena notte?

Nelle fattispecie esaminate vengono coinvolti profili essenziali in quanto il mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattualmente assunti incide negativamente sulla vita del creditore, costringendolo a rimandare o perdere un appuntamento importante, a occupare il proprio tempo per sollecitare più volte e con esito incerto l'intervento negato, se non ad organizzare la propria giornata diversamente a causa dell'inadempimento; cosicché quotidianamente, nell'esecuzione dei rapporti che interessano la vita di ognuno, si determinano inadempimenti alle prestazioni o più frequentemente ritardi, parziali o inesatti adempimenti che, oltre a configurare ipotesi di responsabilità contrattuale, generano un vero e proprio danno alla sfera esistenziale del soggetto.

In tali casi, lo scarso ricorso alle vie giudiziarie per la tutela di tali eventuali danni è motivato principalmente, se non unicamente, dal costo generale dell'azione giudiziaria in relazione al valore economico della prestazione negata o eseguita male, per cui il creditore danneggiato abbandonando ogni pretesa risarcitoria, finisce con il subire una ancor maggiore frustrazione emotiva. Non a caso nella maggior parte dei giudizi in cui le autorità giudiziarie sono state investite delle questioni relative al danno esistenziale nelle cosiddette small claims, chi lamenta di aver subito il danno è un avvocato.

La possibilità di riconoscere ed inserire profili di danno non patrimoniale in ipotesi di inadempimento contrattuale è stata per molto tempo osteggiata dalla dottrina e giurisprudenza dominanti, che nella considerazione del contratto come negozio giuridico a contenuto patrimoniale hanno escluso decisamente la previsione e conseguente risarcibilità di danni ulteriori e diversi da quelli contrattualmente previsti, seppur esistenti in quanto sottintesi nell'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligazione secondo la tradizionale lettura dell'art. 1174 del codice civile.

Ciò in quanto il risarcimento del danno - avente fonte da un illecito contrattuale, o in un evento producente responsabilità extracontrattuale - risponde a una sistematica giuridica di ordine generale secondo la quale esso ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, e quindi esso trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio: la valutazione circa l'ingiustizia del fatto lesivo e conseguentemente la risarcibilità del danno derivato viene fatta in prima analisi in ragione della perdita economica o meglio patrimoniale subita dal soggetto. L'art. 1223 c.c. concorre con gli artt. 1218 e 2043 c.c. a definire il regime di responsabilità del sistema vigente con specifico riferimento al carattere patrimoniale, dominante sia nella responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

A fronte di tale impostazione dogmatica dominante, si è fatta strada la convinzione, confermata anche in Cassazione - tra le altre dalle sentenze n. 7389 del 1987, n. 56 del 1988 e da ultimo espressamente dalla nota sentenza n. 7713 del 2000 - che la misura del danno - ed in ciò il danno esistenziale - non dev'essere, e non può essere, contenuta nei limiti del valore del bene danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutium in integrum della sfera giuridica del danneggiato, con ciò intendendo che è diretto a riparare ogni pregiudizio giuridicamente protetto, corrispondente alla lesione di interessi patrimoniali e non della persona.

A tale logica non si sottrae la valutazione, determinazione e liquidazione del danno emergente nelle cosiddette small claims, per cui la considerazione di un danno ulteriore al danno patrimoniale da inadempimento contrattuale rappresenta nel contempo un punto d'arrivo e di partenza del processo evolutivo del fatto lesivo in sé considerato. Occorre individuare la tipologia dell'interesse leso e conseguentemente la categoria del danno di cui si richiede il risarcimento, tenuto conto del fatto che il danno esistenziale consiste nelle ripercussioni negative dell'illecito sulla vita quotidiana del danneggiante.

Ne consegue che deve trattarsi di conseguenze oggettivamente rilevanti a prescindere dalla situazione personale del soggetto leso, per cui non si tratta di dare rilevanza a stati psicologici o emotivi della vittima, ma a situazioni che incidono e cambiano la vita dell'interessato. Il pretore di Salerno con sentenza del 17 febbraio 1997 ha ritenuto che l'inadempimento di un contratto avente ad oggetto la video ripresa della cerimonia nuziale provoca un danno ricollegabile alla sfera psico-affettiva-emotiva, che si inscrive nella sfera di un tertium genus tra danno patrimoniale e danno morale; come tale è risarcibile. Con sentenza del 18 dicembre 2000, inoltre, il giudice di pace di Milano ha ritenuto che nel caso di ritardo aereo l'informazione sull'evolversi dei contrattempi e sulle prevedibili contromisure rientra negli obblighi, non solo di cortesia, ma anche di assistenza del vettore nei confronti dei passeggeri-clienti.

Dall'inadempimento di tali obblighi sorge in capo al vettore stesso un'obbligazione risarcitoria. Oltre i danni patrimoniali di cui l'attore deve dare una prova specifica, deriva in ogni caso da tale inadempimento un danno alla sfera esistenziale, quali il nervosismo e la frustrazione connessi al notevole ritardo accumulato dal volo. Ed ancora, il giudice di pace di Verona con sentenza del 16 marzo 2000 ha affermato che la ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale suscettibile di valutazione equitativa e consistente, non solo nell'impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che il creditore deve affrontare per sollecitare la società ad adempiere.

Tali pronunce sono il frutto diretto del processo speculativo in corso sul concetto di danno che considera con maggiore attenzione l'evento dannoso in relazione all'offesa del bene tutelato dall'ordinamento giuridico: ciò consente l'emergere di nuove figure di danno risarcibile, in quanto l'attenzione alla maggiore o minore gravità della condotta illecita considerata non più in sé, ma in relazione alla persona offesa, porta nel processo ricognitivo della responsabilità aquiliana a legittimare come beni della persona, situazioni e lesioni che in passato sfuggivano ad ogni tutela.

In tale accessione, la categoria dei beni esistenziali (non biologici) si individua in modo residuale come figura a sé di danno alla persona nell'ambito del dualismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, tra danno biologico e danno morale in senso stretto: il carattere esistenziale del danno ulteriore derivante da inadempimento contrattuale si configura come danno che realizza la salvaguardia di interessi meritevoli di considerazione secondo il nostro ordinamento (nel suo ampio significato costituzionale ispirato agli artt. 2, 3, e 32 Cost.) come "tutte le conseguenze pregiudizievoli all'evento dannoso sull'equilibrio psico fisico del danneggiato".

E' dunque patrimoniale non solo il danno consistente nel danno emergente e nel lucro cessante o nel danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.), ma anche quello esistenziale come sopra definito. è questo l'aspetto più innovativo della diversa qualificazione del danno esistenziale che - superata la valutazione in termini di tertium genus o altro - richiama un nuovo concetto di patrimonialità del danno risarcibile ex art. 2043 c.c., indipendente dalle strettoie dell'art. 2059 c.c..

Il limite dell'applicazione di tale processo evolutivo anche nelle cause di scarso valore economico è rappresentato dal fatto che la liquidazione del danno esistenziale è affidato all'apprezzamento discrezionale ed equitativo del giudice di merito, che nell'effettuare la relativa quantificazione deve ispirarsi sė alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali secondo criteri di equità, ma anche rendere la somma riconosciuta adeguata al caso concreto e non sproporzionata né in difetto né in eccesso, con buona pace dei risarcimenti punitivi tipici della casistica giurisprudenziale americana.