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La
nuova S.R.L. nella riforma societaria |
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 settembre 2002, attuando la delega conferitagli dalla Legge n. 366 del 3 ottobre 2001, ha varato la riforma del diritto societario che, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dovrebbe entrare in vigore già dal prossimo mese di gennaio. Il primo dei due schemi di decreto legislativo in cui si articola la riforma ha per oggetto la disciplina delle società di capitali e delle società cooperative. Siamo di fronte a quello che viene unanimamente considerato un mutamento radicale per il diritto societario. Da tempo, infatti, si sottolineava da più parti come la normativa che disciplina le società risultasse del tutto inadeguata rispetto ad un sistema economico moderno. Era, in particolare, più che mai opportuno procedere alla revisione integrale del modello della società a responsabilità limitata, trasformandolo in uno strumento più agile ed idoneo a rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese. In tale ottica, la nuova società a responsabilità limitata si distacca dal modello delle società di capitali, presentandosi come un tipo societario per determinati versi più vicino alle società di persone che a quelle di capitali. L'atto costitutivo Per quanto concerne l'atto costitutivo, le novità più importanti riguardano l'oggetto sociale ed i conferimenti. Quanto al primo, è previsto che l'atto costitutivo della nuova Srl indichi "l'attività che costituisce l'oggetto sociale" e non più soltanto l'oggetto sociale. Si tratta di una precisazione di non scarso rilievo, in quanto non saranno più consentite locuzioni generiche fino ad oggi largamente diffuse nella prassi statutaria ed oggetto più volte di diniego dell'omologazione. L'opzione del legislatore della riforma è stata quella di aderire alla teoria dell'oggetto sociale concreto e non quello astratto individuando ab origine l'effettività dell'attività sociale. Conferimenti In tema di conferimenti, lo schema di decreto legislativo prevede che: a) sono conferibili tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; b) è possibile sostituire l'obbligo di versamento dei decimi con la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisca l'esecuzione; c) è altresì previsto che la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria costituisca un valido strumento in grado di garantire il conferimento di una prestazione d'opera o di servizi, fenomeno frequente in un tipo societario di carattere "personale", ove il socio spesso conferisce la propria prestazione lavorativa o di servizi. In merito a quest'ultima ipotesi di conferimento va rilevata la svolta epocale in quanto, rispetto alla previgente disciplina, è consentito conferire una garanzia (o per meglio dire l'obbligo) a che un terzo estraneo alla compagine sociale garantisca e di fatto adempia un obbligo strettamente connesso alla partecipazione societaria. Per i conferimenti in natura è da notare che non è più richiesta la nomina del perito da parte dell'Autorità giudiziaria; si ritiene, infatti, idonea garanzia l'iscrizione dell'esperto nell'albo dei revisori contabili. Finanziamenti dei soci La riforma affronta poi un tema sul quale il legislatore era finora intervenuto soltanto nella legislazione speciale: quello dei finanziamenti dei soci a favore della società che, in qualunque forma effettuati, sono stati concessi in momenti in cui "risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento". Si prevede che il rimborso di siffatti finanziamenti è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, introducendo una ipotesi di revocatoria nuova e in parte diversa da quella della Legge Fallimentare. La novella, inoltre, consente, in conformità con la caratterizzazione personalistica della società a responsabilità limitata, da un lato che la partecipazione sociale non sia necessariamente proporzionale al conferimento, dall'altro che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti concernenti i poteri amministrativi nonché la partecipazione agli utili. Nell'ipotesi che l'atto costitutivo escluda la trasferibilità della partecipazione o la sottoponga al gradimento incondizionato di organi sociali, di altri soci o di terzi, viene attribuito al socio il diritto di recesso. Tale diritto è inderogabile, ma l'atto costitutivo può escludere l'esercizio del diritto di recesso per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Sul piano della tutela dell'acquirente della partecipazione sociale, è stato sostanzialmente riprodotto il sistema di tutela previsto per la circolazione dei beni mobili: in caso di conflitto tra più acquirenti della partecipazione prevale, infatti, colui che non solo ottiene per primo l'iscrizione nel registro delle imprese, ma che altresì è in buona fede. Di rilievo è poi l'estensione del diritto di recesso ad ulteriori fattispecie, nonché la disciplina dettata al fine di assicurare equilibrio tra la misura della liquidazione della partecipazione e il suo valore di mercato. Potere decisionale dei soci In materia di amministrazione e di potere decisionale dei soci, le innovazioni, sempre suscitate dalla natura fondamentalmente personalistica della nuova Srl, riguardano diversi profili. Con riferimento al primo aspetto l'art. 2475 c.c. consente ai soci di scegliere liberamente sia le persone cui affidare l'amministrazione sia la forma di esercizio di tale potere. Pertanto si può optare tra l'amministrazione disgiuntiva e quella congiuntiva, ed in quest'ultima ipotesi è sufficiente che la decisione risulti dal consenso espresso per iscritto dagli amministratori, prescindendo da una formale riunione. La posizione del singolo socio nella vita della società risulta notevolmente rafforzata: così a ciascun socio è attribuito il diritto di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti attinenti l'amministrazione; ciascun socio è inoltre legittimato a promuovere l'azione di responsabilità, nonché a chiedere un provvedimento giudiziale di revoca cautelare dell'amministratore in caso di gravi irregolarità. è prevista altresì la responsabilità solidale con gli amministratori dei soci che hanno intenzionalmente contribuito al compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, al fine che la mancata assunzione della veste formale di amministratore non divenga un facile mezzo per eludere la relativa responsabilità. Particolare interesse suscitano, poi, gli interventi in materia di decisioni dei soci. In primo luogo è previsto che, tranne alcune materie inderogabilmente riservate alla competenza dei soci, spetta allo statuto ripartire le competenze tra soci ed amministratori. In secondo luogo, è consentito all'autonomia statutaria di optare per soluzioni alternative all'adozione del metodo assembleare. Evidenti ragioni di certezza e di garanzia impongono però che le decisioni dei soci prese al di fuori di una riunione assembleare risultino comunque da atto scritto e che il metodo assembleare sia necessario per le decisioni che incidono in modo sintomatico sulla struttura della società e sulla posizione dei soci. In merito alle modalità di convocazione dell'assemblea, spetta all'atto costitutivo determinarle e devono comunque assicurare la tempestiva informazione in ordine agli argomenti da trattare. Per quanto concerne l'invalidità delle decisioni dei soci invece, lo schema di decreto prevede che il termine per l'impugnazione della decisione inizi a decorrere dal momento della trascrizione nel libro delle decisioni. Tale previsione consente di individuare con certezza la decisione nei casi in cui essa non risulti da una deliberazione assembleare. Del resto la rilevanza attribuita alla pubblicità nel libro sociale delle decisioni trova le sue ragioni nel tratto caratteristico di una società a responsabilità limitata caratterizzata dalla partecipazione attiva dei soci alla vita della società. A proposito delle modificazioni dell'atto costitutivo, è opportuno soffermarsi sulla disciplina del diritto di opzione, anch'essa diretta a salvaguardare nel modo più efficace la posizione del socio. è previsto così che: l'esclusione del diritto d'opzione può derivare solo da una specifica previsione dell'atto costitutivo e che in tale ipotesi è assicurato al socio il diritto di recesso; l'offerta delle quote non optate ad altri soci o a terzi presuppone una apposita decisione della società in tal senso e non deriva automaticamente da quella di aumento del capitale; a tutela dei soci di minoranza, l'esclusione del diritto d'opzione non è consentita quando l'aumento del capitale sia divenuto necessario in conseguenza di una sua diminuzione per perdite. Emissione di titoli di debito Di evidente rilievo è infine la disciplina dell'emissione di titoli di debito da parte della società a responsabilità limitata. La norma consente la sottoscrizione di siffatti titoli soltanto ad investitori qualificati, quindi in grado di valutare i rischi di una tale operazione e prevede che, in caso di successivo trasferimento dei titoli, i sottoscrittori stessi rispondano della solvenza della società.
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