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Michele
Vietti: la riforma societaria indossa abiti nuovi |
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La riforma del diritto societario è una riforma attesa da tanto tempo. Il nostro diritto commerciale risale al 1942 e fin dagli anni Sessanta si incominciò a parlare di riformarlo, furono fatte commissioni, progetti, ma nulla andò a buon fine. La scorsa legislatura la commissione Mirone aveva elaborato un testo - che divenne poi il testo di legge Fassino - che ha rappresentato un po' la nostra base di partenza all'inizio di questa legislatura. Questo governo tuttavia, a differenza di quello che avevano fatto i precedenti, ha messo la riforma del diritto societario tra le priorità dei 100 giorni e ha ottenuto l'approvazione della legge delega con agli adeguamenti e gli aggiustamenti che si è ritenuto di fare in un tempo straordinariamente breve. è riuscito a rispettare i termini di un anno dalla legge delega - ottobre 2001 - per predisporre gli schemi dei decreti legislativi che sono stati approvati dal Consiglio dei ministri il 30 settembre e passati alle Camere, le quali ora hanno 60 giorni per fare le proprie osservazioni ed esprimere un parere. Il 20 dicembre contiamo di predisporre il testo definitivo, che terrà conto delle osservazioni parlamentari, e se non nascono intoppi la legge dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2003. Riforma organica Questa legge corrisponde a una convinzione del governo secondo cui l'economia si aiuta non soltanto con interventi di carattere materiale, ma anche attraverso la predisposizione di strumenti giuridici più flessibili, più agili, più moderni che consentano alle imprese di presentarsi meglio attrezzati all'appuntamento con i mercati europei e mondiali. Avevano un diritto commerciale vecchio: è un po' come se pretendessimo di continuare a vestire un adulto con l'abito della prima comunione. Così abbiamo cucito un abito nuovo, senza i rattoppi che invece aveva il vecchio, un abito che credo non farà sfigurare le nostre imprese all'appuntamento con l'Europa; questa riforma è per la prima volta una riforma organica che tocca sia l'aspetto del diritto sostanziale, andando a novellare il codice civile, sia la parte del diritto processuale: abbiamo infatti creato una nuova procedura civile accelerata per il contenzioso societario, e ridisegnando il diritto del penale dell'economia ne abbiamo semplificato le procedure ed introdotto di nuove e di più adeguate. Riforma aperta E' una riforma aperta perché in questi tre mesi non soltanto le commissioni parlamentari ma anche tutti gli operatori e tutti gli interessati potranno formulare le loro osservazioni. La nostra commissione per la redazione degli schemi dei decreti legislativi ha già confrontato il lavoro svolto con le centrali operative, con i dottori commercialisti, con i ragionieri, con la Confindustria, dichiarando la disponibilità a continuare il confronto anche con le altre categorie interessate: ho mandato il testo a tutti i Rettori delle Università italiane perché acquisiscano i pareri delle Facoltà interessate. Riforma moderna E' una riforma moderna che si basa su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la grande valorizzazione della cosiddetta autonomia privata, ossia della possibilità per i privati di scegliere le formule giuridiche più idonee al perseguimento dei propri interessi: con ciò non si vuol dire che abbiamo fatto una scelta di liberismo o di mercato come unica regola, ma che abbiamo optato per un sistema in cui i paletti ci siano, siano chiari, siano pochi, ma quei pochi siano ineludibili. Bisogna che l'imprenditore abbia la certezza del proprio investimento ma che anche la collettività abbi la certezza del controllo, con una garanzia collettiva di tutela di un minimo etico che non può essere messo in discussione e che l'ordinamento deve comunque garantire. Nel rispetto di questi pochi, chiari e inderogabili paletti, vi deve essere poi un ampio spazio per l'autonomia privata che si traduce in autonomia statutaria: la possibilità dell'imprenditore di scegliere lo strumento giuridico più idoneo per conseguire i propri interessi. Riforma pluralista Il secondo pilastro è quello di una riforma pluralista, cioè una riforma che ha arricchito lo strumentario di tipologie societarie che vengono messe a disposizione, nel codice del 1942. Di fatto, l'unica categoria societaria era la società per azioni, e la società a responsabilità limitata era, in qualche modo, una piccola società per azioni ma il modello era sostanzialmente uno. Qui abbiamo costruito una pluralità di modelli profondamente diversi tra loro: la società di persone a responsabilità limitata; la società per azioni chiusa; la società per azioni che fa ricorso al mercato di rischio; la società per azioni quotata. In un crescendo di aperture, dalla società più chiusa alla società più aperta, ciascun imprenditore può scegliere la formula che meglio lo garantisce dal punto di vista dell'investimento all'interno di una più vasta gamma di tipologie societarie meglio definite. Innovazioni Senza entrare nel dettaglio, le novità sono molte e alcune - anche radicali - riguardano il tema dell'informazione: gli amministratori devono agire in modo informato e a loro volta hanno diritto ad avere ogni informazione sull'andamento aziendale. Il tema del conflitto di interessi è stato risolto in modo positivo, imponendo all'amministratore l'obbligo di dare notizia di un interesse che abbia nell'affare oggetto di discussione, in modo che la società poi farà seguito con una delibera motivata. Sono stati creati istituti nuovi quali quelli dei patrimoni destinati: prima chi voleva dedicare un finanziamento ad uno specifico affare doveva costituire una nuova società, oggi è possibile farlo all'interno della stessa società con un patrimonio destinato, il quale può consentire l'ingresso di nuovi mezzi finanziari, ha una propria autonomia gestionale ed un'autonoma responsabilità. Abbiamo disciplinato i gruppi, che esistevano nella prassi ma che non avevano una propria normativa, introducendo una forte responsabilità della controllante verso soci e creditori della controllata. Abbiamo reso ancora più stringente il controllo legale dei conti, prevedendo sempre la figura del revisore contabile sia nel sistema monistico, sia nel sistema dualistico (il sistema monistico è quello in cui il consiglio di amministrazione nomina il comitato di controllo, il sistema dualistico è quello in cui il consiglio di gestione viene eletto dal consiglio di sorveglianza). Anche nel sistema tradizionale nel quale sono presenti assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale, il revisore contabile può essere sostituito dal collegio sindacale solo nelle società più piccole, quelle in cui non v'è bilancio consolidato e laddove non si faccia ricorso al capitale di rischio: nel caso inverso in cui si scelga di ricorrere al capitale di rischio, la revisione contabile è invece affidata addirittura a una società di revisione. Queste e molte altre sono le riforme, tutte in linea con l'Europa. Qualcuno si è preoccupato che rispettassimo le direttive europee: noi le rispettiamo tutte e certo non possiamo rimanere in attesa indefinita di quelle che ancora non ci sono. Confidiamo però di esserci ispirati alla filosofia che va nella linea dell'Europa.
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