Anche un bacio può essere violenza: l’importanza del consenso nella sfera della libertà sessuale.

20.03.2022

Corte di Cassazione - sentenza n. 37460/2021, sez. Quinta Penale

La sentenza in questione riporta il caso di un uomo, già condannato in appello a due anni di reclusione per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei figli, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie, che propone ricorso in Cassazione denunciando l'inattendibilità di quest'ultima e ritenendola responsabile della loro separazione.

I motivi presentati nel ricorso sono due:

  • secondo il primo motivo, le dichiarazioni rilasciate dalla moglie non dimostrano in alcun modo le violenze subite, tanto meno la violenza sessuale per quale era stato condannato in appello, consistente in un bacio sulla bocca ottenuto senza il consenso della donna;
  • il secondo motivo, invece, è volto a provare l'inconsistenza delle denunce per lesioni, violenza privata e sequestro. Tuttavia, le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato quanto dichiarato dalla moglie.

Esaminato il ricorso, i giudici hanno ritenuto quest'ultimo inammissibile poiché le dichiarazioni della vittima "sono state analizzate dai giudici di merito nella loro logicità, coerenza ed assenza di contraddizioni, nonché, in ogni caso, si giovano di numerosi elementi esterni di conferma, focalizzati dalla sentenza impugnata e nient'affatto scalfiti da apodittiche ed a tratti generiche obiezioni dell'imputato sulla loro valenza". Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue quindi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, sussistendo i profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, il versamento di 3000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

Con riguardo invece alla violenza sessuale, i giudici hanno ricordato che "Giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante".

Ne segue che in questo caso la violenza sessuale è più che evidente, considerato che l'uomo ha "stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa".

Come ribadito poc'anzi, la Cassazione ha dunque confermato quanto era stato deciso dalla Corte d'Appello di Messina, ribadendo il principio per cui si configura violenza sessuale qualora vi sia mancanza di consenso con riguardo ad un atto che va ad invadere e ledere la sfera della libertà sessuale della donna e senza alcun intento conciliatorio.

Dott. Pierluigi Malazzini