Come funziona il referendum abrogativo?

29.03.2022

È notizia di pochi giorni quella della decisione della Corte Costituzionale di ritenere inammissibili i quesiti referendari riguardanti l'eutanasia e la cannabis.

Vale, dunque, la pena di spiegare come funzioni il meccanismo del referendum popolare, disciplinato nella costituzione dall'art. 75 co. 1 che recita: "È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali".

Il referendum può essere totale o parziale, avendo quindi ad oggetto l'intero atto normativo o solo una parte di esso.

La richiesta deve essere depositata entro il 30 settembre di ciascun anno nella cancelleria dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione e comunque non nell'anno anteriore alla scadenza delle Camere e nei sei mesi successivi alle relative elezioni.

Seguono due diversi controlli sulla richiesta:

  • il primo, quello dell'Ufficio centrale, che ha il compito di verificare la conformità della richiesta abrogativa alle norme vigenti;
  • il secondo, necessariamente successivo al controllo dell'Ufficio, è quello della Corte Costituzionale che le richieste abrogative siano ammissibili nel rispetto del comma 2 dell'art. 75 Cost. ("Viene quindi indetto il referendum in una data tra il 15 aprile ed il 15 giugno. In caso di esito positivo l'abrogazione è fissata in un decreto presidenziale mentre in caso di risultato negativo è preclusa, per 5 anni, la riproposizione del quesito sulla stessa legge o disposizione di legge").

Se l'esito di questi controlli è positivo allora le richieste referendarie sono sottoposte a voto in una domenica compresa tra il 15 Aprile e il 15 Giugno.

La votazione è ritenuta valida se viene raggiunto il quorum previsto dall'art. 75 comma 4, ossia se la maggioranza della popolazione che ha partecipato al voto.

Se la proposta di abrogazione ha ottenuto la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Repubblica dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione (totale o parziale) della legge. Se invece la proposta abrogativa viene respinta dalla maggioranza dei voti validi, non può essere riproposta nei successivi cinque anni.

Dott. Pierluigi Malazzini