Contestazione della CTU in comparsa conclusionale e in appello: si pronunciano le Sezioni Unite

10.04.2022

Sezioni Unite Civili, 21 febbraio 2022, n. 5624

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la recente pronuncia del 21 febbraio 2022, n. 5624, sono state chiamate ad esprimersi sulla controversa questione della contestazione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in sede di comparsa conclusionale e di appello.

Al fine di contestualizzare la pronuncia che ci occupa, appare utile un rapido richiamo all'art. 195 del Codice di Procedura Civile, in particolare nella parte in cui prevede la possibilità per il Giudice di scadenzare l'attività del consulente tecnico e delle parti.

Questi, infatti, dovrà prevedere tre termini anteriori all'udienza successiva. Il primo per la trasmissione della relazione del CTU alle parti, il secondo per permettere a queste ultime di svolgere deduzioni sulla consulenza ed infine, il terzo, per consentire al consulente di controdedurre. Così facendo, all'udienza successiva al deposito della relazione vi sarà già stato un contraddittorio tra le parti ed il consulente in merito all'elaborato tecnico e si avrà già un quadro piuttosto nitido delle posizioni assunte dalle parti rispetto agli esiti degli accertamenti peritali.

Cosa succede, però, se le osservazioni e le censure alla consulenza vengono presentate oltre il termine fissato dal Giudice?

È proprio su tale dibattito che la Corte ha dovuto esprimere il proprio giudizio. La giurisprudenza, infatti, vede contrapposti due distinti orientamenti in merito: l'orientamento maggioritario, il quale ritiene improponibili le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio in sede di comparsa conclusionale e l'orientamento minoritario che sostiene invece la possibilità di avanzare "nuove ragioni di dissenso e contestazioni" in tale sede.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate, in particolar modo, su tre profili:

  • "se le critiche alla consulenza tecnica possano essere sollevate per la prima volta in comparsa conclusionale";
  • "in caso di risposta positiva, se l'ammissibilità dei rilievi sia subordinata a una valutazione caso per caso del giudice, se la soluzione valga solo per i processi per cui non trovano applicazione i riformati arte. 191 e 195 c.p.c. ovvero anche per i procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69/2009, se vi siano conseguenze per la parte, sotto il profilo dell'attribuzione delle spese del giudizio o sotto altri profili";
  • "in caso di risposta negativa, se ciò vada ricondotto all'applicazione del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., alla generalità dei vizi inerenti alla consulenza tecnica, quale categoria comprensiva anche dei vizi che attengono al contenuto dell'atto, ovvero quale conseguenza della mancata partecipazione della parte alla formazione della consulenza, così come stabilito dal giudice con la fissazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., e, in quest'ultimo caso, se ciò valga solo per i procedimenti cui si applicano i riformati artt. 191 o 195 c.p.c. ovvero anche per i processi ove il giudice abbia fissato, in virtù dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., un termine per il deposito di osservazioni; infine, se l'inammissibilità in primo grado comporti o meno l'inammissibilità nel giudizio di appello della (ri)proposizione dei rilievi formulati in comparsa conclusionale".

Nel pronunciarsi, hanno affermato i principi di diritto che di seguito si chiariscono.

Innanzitutto, la Corte ha riconosciuto la qualità di argomentazioni difensive, a carattere tecnico-giuridico, delle contestazioni e dei rilievi delle parti alla CTU, ciò purché esse non integrino eccezioni di nullità procedimentale e siano quindi disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c..

Da tale riconoscimento deriva la possibilità di formulare tali contestazioni per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e anche in appello "purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio".

In secondo luogo, in tema di CTU, la Corte ha previsto la natura ordinatoria e la funzione acceleratoria del secondo termine concesso dal Giudice ex art. 195 c.p.c., pertanto "la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservaizioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello".

La Corte ha infine statuito che, in caso di proposizione di contestazioni e rilievi critici alla CTU oltre i termini all'uopo concessi, il giudice possa valutare alla luce delle specifiche circostanze del caso "se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c." e possa eventualmente tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.

In conclusione, riassumendo in maniera concisa la pronuncia delle Sezioni Unite, è confermata la possibilità per le parti di formulare critiche ed osservazioni nei confronti della CTU anche in sede di comparsa conclusionale ed in sede di appello.

Dott.ssa Desirè Perrella