Autonomia testamentaria e clausola di diseredazione

03.07.2020

"...e io ti diseredo!"

A chi non è mai capitato di dire o sentirsi dire questa frase da un parente durante un litigio, o anche solo in un momento scherzoso? Ma è veramente possibile diseredare un erede?

In base al principio di autonomia testamentaria vigente nel nostro ordinamento, chiunque è libero di scegliere come disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Mediante la redazione personale di un testamento olografo o notarile, è infatti possibile decidere come ripartire il proprio patrimonio tra i propri futuri eredi.

Tale scelta, però, non è esente da limiti o, per meglio dire, dovrà essere coordinata con le previsioni codicistiche in materia di successioni mortis causa, onde evitare che l'atto di ultima volontà, al momento dell'apertura della successione, venga impugnato da parte dei soggetti a ciò legittimati dalla legge.

Per capire meglio come redigere correttamente un testamento è utile conoscere dapprima la differenza tra eredi legittimi ed eredi legittimari.

Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si devolve l'eredità in assenza di testamento e sono il coniuge, i figli e tutti i parenti fino al sesto grado.

Le quote ad essi spettanti sono previste dalla legge e variano a seconda del grado di parentela che li unisce al de cuis e al numero di coeredi di volta in volta presenti.

Tra gli eredi legittimi assumono una posizione particolare il coniuge, i figli e gli ascendenti, in quanto eredi legittimari ossia soggetti che per legge hanno sempre diritto ad una quota del patrimonio del de cuius, anche in presenza di testamento.

Uno dei limiti alla libertà testamentaria, infatti, è rappresentato proprio dalla riserva della quota di legittima che, qualora non rispettata da disposizioni testamentarie ovvero laddove lesa da donazioni fatte in vita dal de cuius, giustifica l'impugnazione del testamento da parte dei legittimari interessati.

La libertà di autodeterminazione di cui gode il testatore nel disporre dei propri beni deve tener conto, infatti, del principio di intangibilità della quota di legittima.

Diversamente da quanto era previsto nel diritto romano, dove il pater familias poteva escludere dalla propria successione ereditaria uno degli heredes sui mediante lo strumento della diseredazione, nel nostro ordinamento una simile esclusione è assolutamente preclusa.

Un testamento, infatti, che esplicitamente o implicitamente diseredi un figlio, un coniuge o un genitore potrà sempre essere impugnato dall'interessato nel termine di 10 anni decorrente dall'apertura della successione (ossia dalla morte del de cuius).

Diverso è invece il caso in cui ad essere diseredato sia un erede legittimo non legittimario, ad esempio uno zio o una zia.

In questo caso la clausola diseredativa contenuta nel testamento è valida ed efficace, in quanto l'erede legittimo, a differenza del legittimario, non vanta alcun diritto ex lege sulla quota di legittima, ma potrebbe comunque succedere al de cuius con l'apertura di una successione ab intestatio (ossia qualora manchi un testamento).

Parte della dottrina osserva come, in questo caso, non bisognerebbe parlare di "diseredazione" in senso tecnico, ma sarebbe più corretto riferirsi ad una clausola di esclusione di soggetti legittimi.

Attualmente, comunque, tale termine viene utilizzato proprio per riferirsi a clausole meramente negative che prevedono la volontà di escludere un legittimo dalla propria successione.

Da sempre dottrina e giurisprudenza hanno riconosciuto validità ad atti di ultima volontà con cui il testatore implicitamente avesse inteso ottenere il risultato di escludere un erede legittimo dalla propria successione.

Si pensi all'ipotesi della preterizione che si verifica laddove il testatore disponga di tutte le sue sostanze a favore di alcuni soggetti senza menzionare l'erede legittimo che vuole escludere.

In questo caso risulta evidente la volontà diseredativa implicita dell'erede non menzionato, anche se potrebbe in concreto risultare non impeditiva di un'attribuzione nel caso in cui gli altri eredi non possano o non vogliano accettare.

Se si vuole evitare, infatti, che quel determinato soggetto sia chiamato all'eredità sarà più sicuro esplicitare una volontà in tal senso.

Altra ipotesi, infatti, da sempre riconosciuta in giurisprudenza consiste nell'espressa volontà di esclusione di un soggetto contenuta in un testamento accanto a disposizioni attributive a favore di altri.

L'ipotesi maggiormente dibattuta e di cui si è occupata la Cassazione con una sentenza ormai non più così recente, riguarda la validità di un testamento contenente solo la volontà di escludere dalla successione un erede legittimo, senza alcuna altra disposizione attributiva del proprio patrimonio.

Questa pronuncia del 2012 si pone in posizione innovativa rispetto al passato dove l'orientamento dominante era quello che considerava invalido il testamento contenente la sola clausola diseredativa, in quanto meramente negativa, ove non accompagnata da altre clausole attributive di beni.

Tale orientamento partiva dall'idea che il legislatore con il termine "disporre", contenuto nell'art. 587 c.c., avesse voluto necessariamente attribuire al testamento un contenuto positivo.

La Cassazione, sposando l'orientamento all'epoca minoritario, ha riconosciuto, invece, che escludere un erede legittimo equivale ad una specifica manifestazione di volontà e ciò giustifica la validità dell'intero atto testamentario anche se contenente la sola clausola diseredativa.

Secondo la Corte, infatti, "In sostanza, la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio. Il "disporre" di cui all'art. 587, primo comma, cod. civ., può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destituiva". (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 25 maggio 2012, n.8352)

Avv. Giulia Solenni