Comunicato Ufficiale n. 147 del 21 gennaio 2022, Gara Soc. Bologna – Soc. Internazionale del 6 gennaio 2022

11.03.2022

"Avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie ed impregiudicata ogni valutazione di legittimità del provvedimento che il Giudice Amministrativo effettuerà in sede cautelare collegiale e in sede di giudizio di merito, pare evidente a questo giudice, in sede di analisi di merito ad esso spettante secondo l'ordinamento sportivo, che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell'esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per sé prevedibile, in alcun modo, soprattutto, sollecitata dalla stessa società Bologna, che si è limitata a comunicare il susseguirsi di casi di positività tra i propri tesserati attenendosi per il resto, per quanto è dato conoscere, ai Protocolli federali validati dall'Autorità sanitaria".

Il Giudice, analizzato il provvedimento della AUSL di Bologna, prot. N. 1343 del 5 gennaio 2022, decide che nessun addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, può essere imputato alla società bolognese, a fronte di un provvedimento della AUSL valido ed efficace.

Il Giudice Sportivo delibera, quindi, di non applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.) per la mancata disputa della gara in oggetto.

Il precedente giuridico creatosi dopo la decisione della partita Juventus-Napoli, viene quindi applicato una seconda volta, dopo il caso Lazio-Torino della passata stagione, anche per l'incontro tra i rossoblù e i neroazzurri.

Dott. Federico Basile