Il diritto all’immagine come diritto fondamentale della persona umana.

04.04.2022

Il diritto all'immagine è la riproduzione visiva delle caratteristiche fisiche e caratteriali della persona e, sicuramente, l'espressione che più lo qualifica nel mondo esterno.

L'immagine rappresenta un segno distintivo del soggetto, idoneo a raffigurare non solo la fisicità, ma anche l'espressione della sua personalità.

Il diritto all'immagine, dunque, si configura tra i diritti fondamentali della persona umana e si presenta con due contenuti correlati tra di loro:

1) Un contenuto positivo: il diritto della persona di mostrarsi agli altri solo quando abbia interesse a farlo;

2) Un contenuto negativo: il divieto per i terzi di divulgare l'immagine altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge e nel caso in cui venga espressamente prestato il consenso.

Negli ultimi anni, con il crescente e smisurato utilizzo della tecnologia, la tutela del diritto all'immagine ha acquisito maggiore importanza. Molto spesso, infatti, la sfera di riservatezza di ognuno di noi è sempre più esposta ad intrusioni esterne, spesso del tutto ingiustificate e non autorizzate.

1. Il consenso implicito ed esplicito.

Il diritto in esame è ampiamente tutelato dall'art. 10 c.c. e dall'art. 96 della L. n. 633/1941, i quali espressamente vietano di esporre, pubblicare e mettere in commercio il ritratto altrui senza il consenso, anche solo implicito, dell'interessato.

Il consenso potrà qualificarsi come esplicito quando viene prestato chiaramente ed espressamente, oppure implicito, nel caso in cui il soggetto, ad esempio, acconsenta ad essere fotografato pur essendo a conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto della propria immagine.

La giurisprudenza recente ritiene che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisca un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto all'immagine, ma soltanto il suo esercizio; con la conseguenza che esso sarà revocabile in qualsiasi momento da parte della persona interessata (Cass. n. 1748/2016).

E' consentita, invece, la diffusione dell'immagine anche senza il consenso dell'interessato, quando la stessa è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto dalla persona ritratta; da necessità di giustizia o polizia (es. diffusione dell'immagine di una persona scomparsa o ricercata); da scopi scientifici o culturali o a causa di avvenimenti pubblici come nel caso delle cerimonie.

Nel caso in cui la riproduzione e la divulgazione abbiano per oggetto delle riprese fatte durante avvenimenti di interesse pubblico o che si siano svolti in pubblico, è necessario non solo che la persona sia stata ritratta in un luogo pubblico, ma anche che in tale posto vi sia stato un episodio di una certa rilevanza al quale si ricollega la riproduzione dell'immagine altrui.

Deve esserci, dunque, un nesso di pertinenza tra la riproduzione della stessa e l'evento pubblico o di interesse pubblico, sia al momento della ripresa (scatti fotografici o telecamere), sia per tutto il tempo della sua divulgazione.

La pubblicazione dell'immagine altrui, dunque, dovrà essere giustificata esclusivamente da esigenze di pubblica informazione (Cass. n. 19311/2018).

2. La tutela e il risarcimento dei danni per la violazione del diritto all'immagine.

Il diritto all'immagine rientra nella categoria dei diritti assoluti della persona, a tutela dei quali si applica l'art. 2043 c.c. .

La norma, infatti, sostiene che è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che con un fatto doloso o colposo arrechi ad altri un danno ingiusto.

Pertanto, qualora la pubblicazione dell'immagine altrui venga effettuata fuori dai casi previsti dalla legge o in maniera tale da comprometterne il decoro e la reputazione, la persona offesa potrà adire le competenti autorità giudiziarie per chiedere la cessazione dell'abuso e il risarcimento dei danni subiti.

E' risarcibile, oltre all'eventuale danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale costituito dalla violazione della reputazione all'interno della società; in ogni caso il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla violazione dei diritti inviolabili della persona, come nel caso in esame, non è risarcibile in re ipsa, ma come danno-conseguenza che deve essere provato da chi ne chiede il risarcimento (Cons. Stato 4615/2016).

Avv. Daniela Evoluzionista