Il patto di famiglia e gli effetti in ambito successorio

21.02.2022

Il Patto di famiglia trae le proprie origini nella Raccomandazione della Commissione CE del 1994, il cui fine era quello di evitare che migliaia di imprese fossero obbligate a cessare la loro attività a causa delle difficoltà invalicabili inerenti alla successione dell'imprenditore. Pertanto, si è ritenuto che fosse necessaria l'adozione di una serie di interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori, con il fine di preparare in maniera efficace la divisione del patrimonio in sede successoria.

Successivamente, con la legge n. 55 del 2006, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del patto di famiglia. L'introduzione di tale strumento negoziale, disciplinato dagli artt. da 768bis c.c. a 768octies c.c., è motivata dalla volontà di consentire agli imprenditori di poter gestire la successione della propria azienda o le quote di partecipazioni rilevanti di una società, trasferendoli ad uno o più discendenti, evitando qualsiasi eventuale futura contestazione in sede ereditaria.

Il patto di famiglia è un contratto tipico, che richiede la forma di atto pubblico ad substantiam. Detto contratto ha lo scopo di agevolare l'imprenditore-disponente, ancora in vita, a trasferire, a titolo gratuito, la sua azienda o le sue partecipazioni societarie all'interno del proprio nucleo familiare.

È utile sottolineare che il bene trasferito può riguardare esclusivamente l'azienda o le partecipazioni sociali dell'imprenditore, perciò non sono ammesse nel patto di famiglia altre voci del patrimonio del disponente, come immobili e crediti. Se così non fosse si ricadrebbe nel perimetro dei patti successori vietati dall'art. 458 c.c. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, gli assegnatari del patto possono essere solamente i discendenti dell'imprenditore, e di conseguenza, sono esclusi da tale previsione sia gli ascendenti che il coniuge del disponente.

In tal senso, la novità introdotta da tale contratto è quella di consentire un passaggio generazionale, prevedendo futuri litigi divisionali o azioni di riduzione attraverso due presupposti: (i) la necessaria presenza, in sede di stipulazione del patto di famiglia, di tutti i soggetti che sarebbero eredi legittimari dell'imprenditore disponente (art. 768quater, co. 1 c.c.); ed (ii) l'obbligo di pagamento da parte degli assegnatari verso i futuri legittimari, della somma corrispondente al valore delle quote, previste ex lege per i legittimari, calcolate sul valore effettivo del bene trasferito (art. 768quater, co. 2 c.c.).

Pertanto, alla stipula del patto di famiglia, sorge in capo all'assegnatario l'obbligo di provvedere alla liquidazione del diritto di credito riconosciuto ai futuri legittimari. Con ciò, la quota di legittima si converte, ex lege, in un diritto di credito immediatamente esigibile.

Nondimeno, intorno al negozio giuridico del patto di famiglia sono sorte problematiche e contrasti dottrinali inerenti la natura giuridica di tale istituto e, di conseguenza, la possibilità per gli eredi di esperire le azioni previste dall'ordinamento a tutela degli stessi, come l'azione di riduzione ex art. 564 c.c. e soggetta al conteggio della collazione ex art. 556 c.c.

Un primo orientamento qualificava il patto di famiglia quale donazione modale, ex art. 739 c.c. imposta ex lege. Ciò in quanto in primo luogo, il disponente compie un mero atto di liberalità nel trasferire il bene senza alcun corrispettivo, e in secondo luogo ciò avviene con la solenne forma di atto pubblico, comune all'istituto delle donazioni. Un ulteriore elemento comune alla donazione modale, è l'obbligo di liquidazione verso i legittimari, tale onere infatti, è essenziale per la validità tanto del patto quanto delle donazioni modali, al cui adempimento sono subordinati gli effetti del trasferimento.

Nel caso in cui si acceda a tale teoria, si dovrebbe altresì ritenere che il patto di famiglia sarebbe soggetto successivamente ad una eventuale azione di riduzione o a collazione, e pertanto, si prospetterebbe uno scenario che, secondo la Raccomandazione UE del 1994, si sarebbe dovuto evitare.

Tuttavia, secondo altra dottrina, i patti di famiglia sarebbero meri patti successori, in quanto la quota della legittima spettante agli eredi legittimari sarebbe da quantificare non già con riferimento all'intero patrimonio del disponente, quanto al bene oggetto del patto, realizzando di fatto una c.d. "apertura anticipata della successione" con a carico dell'assegnatario l'obbligo di liquidare tale quota, come nel caso in cui si fosse esperita un azione di riduzione.

Inoltre, il legislatore intende sottolineare il diverso trattamento riservato al patto di famiglia rispetto alle donazioni, attraverso l'applicazione del co. 4 dell'art. 768quater, con l'esclusione della possibilità di esperire le azioni ivi previste nei confronti dei legittimari.

Al fine di dirimere tale conflitto interpretativo si è espressa la Corte di Cassazione[1], la quale ha aderito al secondo orientamento, ovverosia l'inquadramento del patto di famiglia nel genus dei patti successori.

Pertanto, tale patto non sarebbe soggetto alla collazione, e ad azioni di riduzione o a qualsiasi altra azione a tutela della quota di legittima, dato che il diritto sulla quota di legittima calcolata sul bene trasferito si converte nel diritto di credito immediatamente esigibile, sorto alla stipula del patto di famiglia.

In conclusione, la giurisprudenza di legittimità espone un concetto chiave che giustifica la deroga ai patti successori, operata dal patto di famiglia. Tale deroga è tuttavia mitigata dalla necessaria presenza dei legittimari e dalla liquidazione della quota di legittima calcolata sul bene. Dunque, sorge spontaneo chiedersi se tale principio, adottato per i patti di famiglia possa essere interpretato estensivamente nell'ambito dei patti successori, con il fine di poter gestire il passaggio generazionale di ogni bene senza ledere la quota di legittima.


[1] V. Corte di Cassazione, Sez V, sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020.

Dott. Vito Quaglietta