Il precedente giuridico sportivo

11.02.2022

L'istituzione presso il C.O.N.I. del Collegio di Garanzia dello Sport, in posizione di autonomia e indipendenza, costituisce la risposta all'esigenza di predisporre una fase di legittimità con funzioni nomofilattiche, nella delineazione di una serie di principi che formano il diritto sportivo positivo giurisprudenziale.

Il Collegio è l'organo di giustizia sportiva di ultimo grado, che esercita funzioni analoghe a quelle svolte della Corte di Cassazione nell'ordinamento giurisdizionale dello Stato.

La struttura è articolata in quattro sezioni giudicanti e una consultiva; vi è poi la possibilità che il collegio decida a sezioni unite controversie che, per ragioni di rilevanza e di implicazioni di principio che le caratterizzano, siano alle stesse assegnate dal presidente del Collegio, anche su proposta del presidente di una delle sezioni (art. 56, 5 comma).

Proprio a sezioni unite è stata emanata una delle più importanti pronunce, in ambito calcistico, del Collegio di Garanzia dello Sport, vale a dire la sentenza n. 1/2021 riguardante il caso Juventus Napoli.

Il 4 ottobre 2020 in occasione della gara Juventus-Napoli, la società partenopea non si presentava a Torino perché impossibilitata a recarsi per espressa prescrizione delle Autorità Sanitarie, stante la positività al Covid-19 di alcuni componenti della squadra.

In applicazione dell'art. 53 NOIF, il Giudice Sportivo, assegnava la vittoria alla Juventus per 3-0 ("a tavolino"), con un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli; decisione confermata dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale.

Il 4 dicembre 2020 veniva presentato ricorso dalla S.S.C. Napoli innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, per l'annullamento della predetta decisione.

Entrambi i giudici endofederali (Giudice Sportivo e Corte Sportiva d'Appello) non negavano che fosse intervenuto un fatto (cd. factum principis) che rendeva impossibile la prestazione, ma reputavano che la sopravvenuta impossibilità fosse comunque imputabile alla SSC Napoli.

Il Collegio giudicante ha ritenuto che la valutazione dei giudici endofederali non tenesse conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti.

Tutti i tre organi giudicanti identificano la forza maggiore di cui all'articolo 55 NOIF nel "factum principis" che causi l'impossibilità di eseguire la prestazione nel momento in cui tale impossibilità sia determinata da provvedimenti normativi o di carattere amministrativo.

La ricostruzione delle due Corti endofederali si fonda, sia pure a titolo diverso (per colpa o per dolo) sulla nota del 4 ottobre 2020 emessa alle ore 14.13 dalla ASL Napoli 2 Nord.

Il Collegio di Garanzia sostiene, invece, che l'impossibilità sopravvenuta per "factum principis" non dipenda dalla predetta nota del 4 ottobre 2020 bensì dalle due note del 3 ottobre 2020, e cioè quella delle ore 16.03 dell'ASL Napoli 2 e quella delle 16.53 dell'ASL Napoli 1, dove si chiariva la necessità di un isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni.

Di conseguenza, da un lato, viene meno il fatto che al Napoli Calcio possa essere imputata (per dolo o colpa) l'impossibilità della prestazione e, dall'altro lato, appare evidente come la prestazione sia divenuta impossibile a causa dei richiamati provvedimenti delle ASL.

La decisione del Collegio di Garanzia si fonda, in particolare, sulla interpretazione dei provvedimenti assunti dalla ASL Napoli quali fonti di rango superiore e, dunque, con efficacia prevalente, rispetto alle norme federali.

Questo principio, rivendicato dal Collegio, è stato ripreso nelle motivazioni delle sentenze con cui è stato definito il caso Lazio-Torino.

La squadra del Torino F.C. viene bloccata dall'Asl locale essendo emersi diversi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

Il Giudice Sportivo, al quale la società Torino presenta ricorso per il riconoscimento della forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF, ricorda come anche questa volta vi sia impossibilità della prestazione per il cosiddetto "factum principis", risultando integrata la fattispecie dalla forza maggiore, così come descritta dalle norme federali, alla stregua della portata prescrittiva degli atti dell'Azienda sanitaria.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo delibera di non applicare alla Società Torino le sanzioni previste dall'articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara Lazio Torino.

Il 30 marzo 2021 viene pubblicata la decisione n. 132/2021 della Corte Sportiva d'Appello sul reclamo proposto dalla società S.S. Lazio.

La Corte con la sopracitata decisione conferma quanto statuito dal Giudice Sportivo, ritenendo di non poter disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale; trattasi, invero, di "atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi".

Nè, sostiene la Corte, gli organi della giustizia sportiva sono abilitati a conoscere della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d'ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati.

Così richiamando la corte la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI - Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, secondo cui gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale.

Alla luce di quanto riportato sopra, possiamo, quindi, affermare come, anche nel diritto sportivo, il precedente giurisprudenziale sia determinante per le decisioni dell'organo giudicante.

In altri termini, la decisione sul caso Juventus e Napoli ha creato un precedente che, seppure non vincolante, è risultato senz'altro rilevante per la soluzione del caso Lazio-Torino.

Dott. Federico Basile