Tech-society: contratti di licenza e clausole di responsabilita’

14.03.2022

La commercializzazione di un prodotto innovativo può coinvolgere diversi soggetti e il rapporto viene gestito normalmente mediante contratti di licenza.

Si faccia il caso di un semplice software dove troviamo il proprietario del codice sorgente, i licenziatari distributori e l'utente. Il proprietario potrebbe commercializzare in proprio il software all' "end-user", ma potrebbe anche avvalersi di intermediari autonomi oppure utilizzare entrambe le modalità per massimizzare i profitti.

Uno dei temi sui quali si focalizza la negoziazione delle clausole contrattuali in una società in continuo avanzamento tecnologico è l'attribuzione di responsabilità fra le parti.

In un primo momento si analizzeranno ipotesi relative a rapporti fra professionisti, pertanto non si esamineranno profili relativi alla normativa consumeristica.

In base all'art. 1229 c.c. è possibile stipulare clausole che esonerano dalla colpa lieve, ma non da colpa grave e dolo.
Nella maggior parte dei casi, la clausola si accompagna a un patto convenzionale volto ad anticipare e limitare la quantificazione del danno (art. 1382 c.c.).

I rapporti fra le due norme sono tanto stretti quanto controversi. La giurisprudenza ritiene che clausole che quantificano la penale in cifre ictu oculi irrisorie siano volte ad aggirare il divieto di esonero dalla responsabilità grave, ponendo in realtà un tetto alla stessa. In tal senso vengono, quindi, riqualificate come clausole di esonero della responsabilità in violazione dell'art. 1229 c.c.

Le conseguenze per la violazione dei limiti posti da tale norma sono:

- nullità ex art 1419 c.c.: la clausola si ha come non apposta, salvo sia ritenuta essenziale nell'ambito dell'operazione economica posta in essere fra le parti, nel qual caso sarà nullo l'intero contratto;

- la parte del contratto che beneficiava della clausola risponderà al 100%, compresa la colpa lieve di cui al 1229 co. 1, oppure risponderà di illecito precontrattuale per aver indotto a una stipula nulla.

L'articolato di un contratto non è fatto di monadi a sé stanti e le clausole che limitano la responsabilità possono essere anche tangenti alla determinazione dell'oggetto del contratto.

 In questi casi si deve verificare la tenuta di tutto il contratto in base ai parametri previsti dagli artt. 1346 c.c. (possibilità, liceità, determinabilità).

In caso di vizi dell'oggetto, infatti, la nullità colpirebbe necessariamente l'intero rapporto essendone l'oggetto un elemento fondamentale ex art 1325 c.c..

L'utilizzo di clausole d'uso nei contratti che limitano la responsabilità civile deve pertanto essere ben ponderato. Ogni volta che tali clausole dovessero essere ritenute nulle perderebbero in primis la loro funzionalità protettiva e nel peggiore dei casi la nullità riguarderebbe tutto l'accordo con le conseguenti azioni di ripetizione e di danno.

Sarebbe opportuno, pertanto, trovare una formulazione che consenta di ritenere ragionevolmente valida la clausola in caso di giudizio. A tal fine la clausola dovrà essere bilanciata e circoscritta alla limitazione di responsabilità per sola colpa lieve, non essere limitativa di responsabilità derivanti dalla violazione di norme di ordine pubblico e prevedere una penale equa.

Il proprietario di un codice sorgente o di una tecnologia, una volta fornita la garanzia in merito alla legittimità di disporre del bene e della sua utilità a svolgere determinati compiti e funzioni, deve fornire al distributore/licenziatario o all'utente finale tutte le informazioni in merito al corretto utilizzo del bene e alle sue funzionalità.

L'utilizzo al di fuori di tali specifiche comporterà l'esclusione automatica della responsabilità del proprietario. In questo caso non è corretto parlare di limitazione di responsabilità, in quanto si tratterà di assunzione di responsabilità nei limiti stabiliti dall'oggetto del contratto: potrà configurarsi al massimo l'inadempimento del distributore/licenziatario o dell'utente che non si sia adeguato alle indicazioni fornite.

Non è neppure corretto includere nelle limitazioni di responsabilità le esclusioni di garanzie, che possono sempre essere escluse o limitate, salvo il caso della malafede (in tema anche SSUU 11748/2019).

Nel redigere la clausola il professionista, pertanto, deve porre attenzione anche a non includere nel testo relativo alla limitazione di responsabilità ciò che con essa non ha nulla a che vedere. La delicatezza di tale clausola impone di redigere un testo chiaro, circoscritto ed essenziale al fine di minimizzare i rischi dovuti alle limitazioni imposte dalla legge.

In tema di equilibrio della clausola, la corretta determinazione della penale è un altro punto essenziale per la validità dell'intero sistema contrattuale.

Se è vero che da un lato pone un limite alla complessiva responsabilità, dall'altro lato però consente alla parte che ne benefici di non provare il danno subito e chiedere il pagamento della penale (invertendo l'onere della prova).

Le modalità per individuare una somma massima a titolo di responsabilità sono discrezionali, ma devono dare e tenere in conto della veridicità della quantificazione in chiave prospettica: la penale deve avere carattere risarcitorio per poter essere valida e prendere in considerazione l'entità economica dei possibili danni che si possono causare.

La clausola, inoltre, non può avere effetto diretto nei confronti di terzi danneggiati; solo la presenza di una clausola di manleva può sollevare la parte in questo caso. In questa circostanza l'art 1229 c.c. e la clausola di limitazione della responsabilità, costituiranno la base per l'eventuale azione di ripetizione nel caso in cui emerga che i terzi siano danneggiati direttamente dalla concessione della licenza e dal suo oggetto.

A questo punto è opportuno brevemente integrare con alcuni aspetti relativi alla disciplina consumeristica, che verrà in considerazione ogni volta in cui il proprietario o il licenziatario della tecnologia decida di fornirla all'utente finale non professionista.

Quando è il distributore licenziatario a fornire il software a un utente finale è corretta la previsione per cui egli sia responsabile dei danni diretti e indiretti derivanti dalla commercializzazione dello stesso.

Essa non integra una limitazione di responsabilità, anzi: "ad ognuno la sua parte" si usa dire. È indubbiamente il licenziatario a ricoprire il ruolo di produttore come definito nella normativa in materia consumeristica rispetto agli utenti finali.

L'attribuzione di tale responsabilità è implicita nel fatto che normalmente il licenziatario assume l'obbligazione di procedere alla commercializzazione della tecnologia o software, che è il cuore normalmente di un contratto di licenza. L'assetto che ne deriva non si identifica né testualmente né sostanzialmente come una "limitazione" della responsabilità del licenziante, con i conseguenti dubbi interpretativi che può porre, ma sarebbe un chiarimento rispetto a quale parte contrattuale assume le responsabilità dipendenti dall'attuazione di proprie obbligazioni.

Si giunge, così, ad azzerare anche il rischio di veder dichiarare la clausola nulla per contrarietà a norme di ordine pubblico, soprattutto nel caso in cui la tecnologia o software commercializzato provochi un danno alla persona, che è chiaramente e correttamente addossato al licenziatario in base alle obbligazioni assunte in contratto.

Non è sovrapponibile, invece, la fattispecie per cui il proprietario decida di fornire in licenza il software o la tecnologia direttamente a un utente finale non professionista: in nessun caso egli potrà liberarsi della propria responsabilità di produttore, come regolata dal D.Lgs. 206/2005.

Dott.ssa Camilla Ragazzi