La collazione ereditaria

12.09.2022

La collazione è un istituto relativo alla divisione ereditaria atta a individuare la massa che deve essere divisa.

Nella massa ereditaria rientrano anche quei beni che sono usciti dal patrimonio per effetto di donazioni che il defunto ha fatto in vita.

Per meglio specificare, i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto con la collazione rimettono all'interno dell'asse ereditario tutto ciò che hanno ricevuto in vita dal de cuius, per permettere di fare le giuste "porzioni" dell'eredità.

Ciò che il defunto ha donato in vita, infatti, può incidere in maniera molto significativa sul valore dell'intero dell'asse ereditario e quindi sull'entità delle porzioni di beni che spettano a ciascuno degli eredi.

Oggetto di collazione sono sia le donazioni dirette che quelle indirette, ma non gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti dallo "spirito di liberalità" richiesto, per defizione, dall'atto donativo.

Il legislatore dispone, infatti, che non siano soggette a collazione le donazioni di modico valore a favore del coniuge, le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli e tutte quelle elencate dall'art. 742 c.c.

La collazione può farsi in natura o per imputazione.

Con la collazione in natura è l'intero bene, nella sua fisicità, che viene conferito nella massa ereditaria.

Diversamente, la collazione per imputazione prevede una sorta di addebito del valore del bene donato alla quota del coerede donatario.

L' istituto funziona in modo diverso a seconda del tipo di bene a cui si riferisce.

La collazione di beni immobili si fa, infatti, sulla base della scelta del coerede che ha avuto beni in donazione ovvero tramite conferimento in natura o conferimento per imputazione.

La collazione dei beni mobili viene fatta, invece, solamente per imputazione ovvero calcolando il valore che il bene ha all'apertura della successione.

In entrambi i casi si guarda al valore di mercato che il bene ha al momento dell'apertura della successione e non al valore che il bene aveva al momento della donazione, che sicuramente era maggiore.

La collazione di denaro viene fatta assegnando agli altri aventi diritto all'eredità una somma di denaro uguale a quella ricevuta dal beneficiario della donazione quando il de cuius era in vita.

Detta in altre parole, dall'intero asse ereditario in denaro, il coerede che ha ricevuto una somma in donazione, dovrà avere meno rispetto agli altri, ovvero dovrà ricevere la sua quota decurtata di ciò che in donazione aveva già ottenuto.

L' erede non è tenuto a collazione quando il defunto lo dispensa espressamente da collazione.

In questo caso, la successione e la divisione dei beni viene fatta come se il bene oggetto della donazione non ci fosse mai stato.

La dispensa dalla collazione deve espressamente essere fatta nell'atto di donazione o nel testamento.

Avv. Daniela Evoluzionista