Tra le obbligazioni di dare, particolare importanza rivestono le obbligazioni pecuniarie, ove la prestazione ha ad oggetto una somma di denaro, il cui adempimento ha effetto liberatorio per il debitore.
La compensazione propria e impropria
La compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. del Codice civile, rientra tra le modalità di estinzione delle obbligazioni diverse dall'adempimento. Consiste, in particolare, nell'elisione di due reciproche ed autentiche posizioni debitorie fino al limite della loro concorrenza.
Il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una garanzia generica nel caso di inadempimento dell'obbligazione. Per impedire che il debitore possa disperdere il proprio patrimonio, l'ordinamento dà al creditore dei "rimedi" volti ad assicurare la conservazione dello stesso.
Le obbligazioni naturali
In materia civilistica, accanto alle obbligazioni civili, caratterizzate da una vincolatività nell'adempimento della prestazione e da una molteplicità di mezzi a loro tutela, si rinviene, all'art. 2034 c.c., la disciplina delle obbligazioni naturali.