Cosa faccio se ho un debito di monete non aventi corso legale nello Stato?

30.04.2024

Ai sensi dell'Art. 1278 C.C. "Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento".

L'art. 39 del vecchio codice commerciale del 1865 stabiliva che "Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel Regno e se il corso non fu espresso, il pagamento può essere fatto colla moneta del paese, secondo il corso del cambio a vista nel giorno della scadenza, e nel luogo del pagamento".

Ora, con il nuovo codice, all'art. 1278 si prevede che il debitore ha la facoltà di pagare i debiti da lui contratti in moneta non avente corso legale nello Stato, con una moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza. Invero, il giorno della scadenza non è il giorno del pagamento.

Che cos'è la moneta legale?

La moneta legale è uno strumento di pagamento non coperto da riserve di altri materiali.

La moneta legale (di banconote e monete) ha un valore grazie al fatto che esiste l'autorità statale che agisce come se avesse questo valore.

Venendo a noi…

La moneta estera viene in considerazione solo perchè moneta che ha un corso, sebbene non legale nel nostro Stato. Chi per esempio presta dei dollari o compra delle merci con essi, può sempre essere costretto ad effettuare il pagamento in dollari, sebbene queste monete non abbiano corso legale nel nostro Stato.

Ma i debiti di somme di denaro non aventi corso legale nello Stato nel creditore sono debiti di denaro che il debitore deve, per regola, pagare con la moneta indicata.

A questa regola la legge pone una deroga in quanto può accordare al debitore la possibilità di pagare con moneta legale "al corso del cambio nel giorno della scadenza".

È quindi un'obbligazione alternativa?

NO! Sostanzialmente è una facoltà di adempimento e non di una vera e propria obbligazione alternativa perché la norma non avrebbe riportato espressamente le parole "in facoltà del debitore" se avesse l'obbligazione con moneta estera come un'obbligazione alternativa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa nel corso degli anni sulla questione della modalità di scelta di pagamento in moneta avente corso legale e nella sentenza n. 555 del 1998 ha affermato che "In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie determinate in valuta estera, l'art. 1278 c.c., nel limitarsi ad attribuire al debitore la facoltà alternativa di pagare in moneta avente corso legale, non indica anche le specifiche modalità secondo cui tale facoltà abbia ad essere esercitata, restando, per l'effetto, rimessa al debitore ogni determinazione circa i tempi e le forme della relativa scelta, con la conseguenza che, svincolata da ogni rapporto di contestualità con l'effettivo pagamento, quest'ultima ben può manifestarsi per facta concludentia, posti in essere in qualunque tempo dall'obbligato prima del concreto adempimento, purché risulti inequivoca, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, la volontà di pagare in moneta nazionale anziché estera. Deve, pertanto, ritenersi espressione legittima della ricordata facoltà di scelta l'offerta (non formale), in corso di causa, da parte del debitore, di una somma di denaro in moneta nazionale — sempreché non ostino alla inequivocità di tale manifestazione di volontà altri elementi che ne contrastino la apparente significazione — così che il giudice di merito, vincolato a detta scelta, dovrà, in sede di emanazione della sentenza, disporre necessariamente il pagamento in valuta nazionale, senza che possa spiegare influenza, sul contenuto della pronuncia, la richiesta — formulata dall'attore in citazione e non modificata per tutto il corso del procedimento — di pagamento in valuta estera, cosa come originariamente".

Nel 2015, poi, con la sentenza n. 19084, la Corte di Cassazione si è anche espressa sull'eventuale mora debendi chiarendo che "L'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro in valuta estera convertibile in moneta italiana sulla base di un semplice calcolo aritmetico con riferimento al tasso ufficiale di sconto (nella specie, aiuto comunitario ai produttori di olio, da corrispondere in ecu, il cui valore di conversione in lire era fissato dall'art. 1 del reg. CEE n. 1502 del 1985), integra un debito di valuta, insuscettibile di trasformarsi in debito di valore a seguito di costituzione in mora del debitore, sia per la facoltà che quest'ultimo ha, ex art. 1278 c.c., di convertire la moneta estera in quella avente corso legale anche solamente all'atto del pagamento, sia in virtù del principio della "perpetuatio obligationis"".

Dott.ssa Veronica Riggi