È possibile revocare una donazione per ingratitudine, se il beneficiario non fornisce l’assistenza promessa al donante? La Suprema Corte di Cassazione fornisce dei chiarimenti

04.05.2024

Cass. Civile. Sez. II 12 febbraio 2024 n. 3811

Con la sentenza n. 3811 della Corte di Cassazione, sez. II, depositata il 12 febbraio 2021, i Giudici di Piazza Cavour offrono dei chiarimenti sul se sia possibile la revoca della donazione per ingratitudine, qualora il beneficiario non fornisca la promessa assistenza al donante.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato al Tribunale di Treviso dall'amministratore di sostegno del donante, che aveva chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di donazione stipulato dal predetto.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno aveva traferito una proprietà immobiliare alla sorella, la quale in cambio e senza corrispettivo si era impegnata ad assisterlo.

L'amministratore di sostegno del donante, in subordine, aveva chiesto la revoca del contratto di donazione per ingratitudine, dal momento che la beneficiaria non si era preoccupata di fornire al fratello alcuna forma di alloggio o sostentamento, come inizialmente promesso.

La Corte d'Appello di Venezia, aveva accolto la richiesta di revoca per ingratitudine del contratto di donazione, evidenziando come la beneficiaria era venuta meno agli accordi presi con il contratto di donazione e, per di più, si era resa responsabile dell'indebitamento del fratello attraverso l'accensione di un finanziamento che la stessa aveva fatto per meri interessi personali.

La beneficiaria, in seguito, aveva impugnato la decisione della Corte territoriale di Venezia, lamentando la violazione dell'articolo 801 c.c. e sostenendo che per la revoca per ingratitudine del contratto di donazione sia necessario un comportamento del donatario lesivo dell'onore e del decoro del donante, oltre che un sentimento di avversione.

La Suprema Corte con questa pronuncia in commento ha accolto il ricorso della donataria, ribadendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il presupposto necessario ai fini della revoca della donazione per ingratitudine prevista dall'articolo 801 c.c., deve ravvisarsi in una manifestazione esteriore del comportamento del donatario gravemente lesiva dell'onore o del decoro del donante, oltre a dimostrare un sentimento di disistima.

Il semplice inadempimento da parte della donataria degli obblighi assunti con la stipula del contratto di donazione e la successiva accensione da parte della stessa di un finanziamento, non integrano in alcun modo i prima citati criteri utili ai fini della revoca per ingratitudine ai sensi dell'articolo 801 c.c.

Secondo il ragionamento della Corte di Cassazione, la Corte d'Appello di Venezia ha mancato di analizzare adeguatamente i comportamenti posti in essere dalla donataria.

Soltanto laddove i comportamenti tenuti dalla predetta fossero stati asseritamente ingiuriosi, poiché volti a ledere la sfera morale del donante e contrari al senso di riconoscenza diffuso nella coscienza comune, allora sarebbe stata ammissibile la revoca per ingratitudine del contratto di donazione.

Dott.ssa Michela Falcone