La consegna internazionale delle persone: l’estradizione passiva

01.05.2024

Nell'articolo che segue verrà approfondito l'altro istituto che permette la consegna di un soggetto, l'estradizione. Si vedrà il suo funzionamento e la struttura, inoltre, si vedranno le fasi in cui si articola il procedimento.

La consegna di una persona da parte di uno Stato ad un altro Stato può avvenire, nell'ambito dell'Unione Europea con il Mandato d'Arresto Europeo (MAE) e in ambito extra Unione Europea con la classica procedura di consegna: l'estradizione.

Il termine estradizione deriva dalla locuzione latina ex traditio che significa "consegna da" e, per l'appunto, indica la consegna da parte di uno Stato ad un altro Stato di un soggetto richiesto.

Il Codice penale tratta l'estradizione all'art. 13 ove è riportato che "l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali…", l'Italia, infatti ha stipulato molteplici convenzioni bilaterali di estradizione con altri Stati, per esempio gli Stati Uniti, Australia, Cina, Messico, Venezuela ecc., inoltre l'Italia ha aderito alla Convenzione europea di Strasburgo in materia di estradizione del 1957.

In primis, vi è da dire che l'estradizione può essere attiva (se lo Stato italiano richiede la consegna ad altro Stato) o passiva (se lo Stato estero richiede la consegna all'Italia) ed è di due tipi: estradizione processuale, volta alla consegna di una persona verso la quale è stato emesso un provvedimento limitativo della libertà personale, oppure estradizione esecutiva, volta alla consegna di una persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna al termine di un procedimento penale.

I principi anzi detti sono puntualizzati dall'art. 697 c.p.p., il quale afferma che la consegna di una persona ad uno Stato estero può avvenire solo mediante l'estradizione, ma solo qualora debba essere eseguita una sentenza straniera di condanna o altro provvedimento limitativo della libertà personale.

Il successivo art. 698 c.p.p. sancisce, invece, i divieti di estradizione, essi sussistono quando viene richiesta l'estradizione per reati politici, quando vi è motivo di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi razziali, di religione, sesso, nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, quando verrebbe sottoposto a pene crudeli, disumane o degradanti ed infine qualora il soggetto verrebbe sottoposto ad atti che configurano una violazione dei diritti fondamentali della persona.

In riferimento al reato politico, esso può essere intenso in senso oggettivo riferito al bene giuridico dell'interesse dello stato o del diritto del cittadino oppure in senso soggettivo caratterizzato dal movente psicologico che spinge il reo.

È importante specificare due ipotesi particolari, innanzitutto rientrano nel divieto di estradizione i reati commessi all'estero al fine di contrastare regimi illiberali o per affermare diritti fondamentali negati e poi sono esclusi dal divieto i reati che violano i diritti di libertà altrui, che vengono commessi con attentati alle istituzione democratiche e che consistono in atti terroristici.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 698 c.p.p. stabilisce che qualora per il fatto per cui è stata chiesta l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la lege dello Stato estero "l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa".

L'estradizione è richiesta mediante una domanda, la quale è requisito necessario affinché possa iniziare il procedimento. Alla domanda andranno allegati la copia del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna, una relazione sui fatti addebitati, il testo delle disposizioni di legge applicabili, le informazioni utili per individuare il soggetto da estradare e l'eventuale provvedimento di commutazione della pena di morte.

A questo punto il procedimento si articolerà in due fasi: una fase giurisdizionale in Corte d'Appello e un fase ministeriale di competenza del Ministro della Giustizia.

Non appena viene ricevuta una richiesta di estradizione, il Ministro della Giustizia opera, in ogni caso, una valutazione preliminare al termine della quale può decidere di rifiutare l'estradizione ovvero dar seguito al procedimento procedendosi con la fase giurisdizionale.

La fase giurisdizionale si svolgerà innanzi alla Corte d'Appello nel cui distretto l'imputato o condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio, in via sussidiaria presso la Corte d'Appello ove il soggetto è stato arrestato (nel caso di arresto provvisorio) o in via residuale presso la Corte d'Appello di Roma.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello competente, una volta ricevuta la domanda, provvede a disporre davanti a sé la comparizione del soggetto interessato al fine di procedere con la sua identificazione, con l'interrogatorio e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione (il quale una volta prestato è irrevocabile). Durante l'interrogatorio il soggetto ha diritto all'assistenza di un difensore d'ufficio ovvero di uno di fiducia qualora decidesse di nominarlo.

Se il soggetto presta il proprio consenso all'estradizione, il procedimento sarà accelerato, superando la fase giurisdizionale e passando direttamente alla fase ministeriale.

In mancanza del consenso, il PG procede con l'attività istruttoria necessaria, anche richiedendo atti ulteriori all'autorità estera richiedente, e depositerà, entro 30 giorni dalla domanda, la propria requisitoria nella Cancelleria della Corte d'Appello. Anche l'autorità straniera ha la possibilità di partecipare al procedimento facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia.

A seguito del deposito della requisitoria del PG, il soggetto può esercitare entro 10 giorni il diritto di visionare gli atti ed estrarne copia e presentare memorie, una volta decorso il termine il Presidente di Corte d'Appello fisserà l'udienza di decisione. A quest'ultima udienza la Corte sentirà il Procuratore Generale, il difensore dell'estradando ed eventualmente l'estradando e il difensore dello Stato richiedente. In ogni caso, la decisione della Corte non può intervenire oltre 6 mesi dal deposito della requisitoria del PG.

Nel caso di sentenza di rigetto della richiesta, la domanda di estradizione non potrà essere riformulata vertendo sui medesimi fatti dallo stesso Stato.

Se la decisione è favorevole si procederà con la fase ministeriale, ed in ogni caso la sentenza della Corte di Appello è ricorribile per Cassazione anche per vizi di merito.

La fase ministeriale deve concludersi entro 45 giorni con la decisione del Ministro della Giustizia, decorso il termine in mancanza di una decisione del Ministro, il soggetto, se detenuto è posto in libertà. Il Ministro non può concedere l'estradizione in caso di decisione contraria della Corte d'Appello, ma può negarla anche in caso di decisione favorevole della Corte. Se è intervenuto il consenso dell'estradando il Ministro concederà l'estradizione, salvo i divieti di estradizione espressi dalla legge. La decisione ministeriale essendo un atto amministrativo è soggetta a impugnazioni innanzi alla giurisdizione amministrativa.

A seguito della decisione del Ministro, lo stesso comunica l'esito allo Stato richiedente ed in caso di decisione positiva comunicherà la data e il luogo della consegna del soggetto.

La consegna del soggetto deve avvenire entro i 15 giorni successivi, termine prorogabile di ulteriori 20 giorni.

Infine, il provvedimento di concessione dell'estradizione perderà efficacia se lo Stato richiedente non prenderà in consegna il soggetto l'estradando entro il termine anzi detto.

Dunque, come è stato possibile notare il procedimento di estradizione è più lungo e articolato rispetto al parallelo strumento di consegna in ambito europeo (MAE), essendo sottoposta ad un vaglio politico discrezionale. In ogni caso, la procedura non può prescindere da un corretto bilanciamento tra le esigenze di giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.

Dott. Domenico Ruperto