La ribellione dei giudici di merito sull’applicabilità della messa alla prova agli enti

26.04.2024

Trib. Perugia, ordinanza 7 febbraio 2024

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Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale di Perugia, in aperto contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, ha affermato che l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova è applicabile anche agli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

In precedenza, il giudice di legittimità nella sua massima composizione, con la sentenza del 6 aprile 2023, n. 14840, aveva ritenuto incompatibile il citato istituto con la responsabilità amministrativa da reato degli enti sulla base di una molteplicità di argomenti[1].

In sintesi:

  • la sospensione del processo con messa alla prova ha natura sanzionatoria e, pertanto, la sua applicazione analogica si porrebbe in contrasto con il principio di legalità e, in particolare, con il corollario della riserva di legge;
  • il citato istituto e le prescrizioni del programma trattamentale sono pensati per le persone fisiche, non per quelle giuridiche;

Oltre a tali argomenti, le Sezioni unite avevano altresì accennato ad ulteriori problematiche, quali il rischio di una "immedesimazione rovesciata" – in altri termini, le "colpe" dell'ente ricadrebbero sugli organi e dipendenti coinvolti nel programma trattamentale – e la previa esistenza nel sistema 231 di condotte di riparazione delle conseguenze da reato, con effetti diversi rispetto a quelli conseguenti all'esito positivo della messa alla prova.

Tutte le predette argomentazioni non sono state ritenute convincenti dal Tribunale di Perugia[2] il quale, prima di discostarsi dal principio affermato nella citata sentenza del Supremo consesso, ha svolto alcune premesse sulla vincolatività delle pronunce delle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p.

Secondo quanto affermato dal giudice di merito, la citata disposizione, che avrebbe positivizzato il principio dello stare decisis mediante la previsione di una ipotesi di rimessione obbligatoria alle Sezioni unite da parte di una Sezione semplice, riguarderebbe solamente la questione rimessa, non anche quelle accessorie o esterne.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Supremo consesso, la questione atteneva alla legittimazione del Procuratore generale a impugnare con ricorso per cassazione l'ordinanza che ammette l'imputato alla messa alla prova, nonché la sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.

Al contrario, non rientrava tra le questioni di diritto rimesse alle Sezioni unite l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 168-bis e ss. c.p. agli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001. Tale problematica, infatti, avrebbe assunto rilevanza solamente ai fini della decisione del singolo ricorso per cassazione.

Ciò posto, il Tribunale di Perugia ha ritenuto non persuasive le argomentazioni addotte dalle Sezioni unite. Infatti:

  • la sospensione del processo con messa alla prova sarebbe caratterizzata da un ruolo predominante del consenso dell'imputato, non sarebbe pertanto assimilabile in toto a un vero e proprio trattamento punitivo e, conseguentemente, la sua portata applicativa sarebbe estensibile in via analogica, in quanto non produrrebbe effetti in malam partem e non avrebbe natura eccezionale;
  • non vi sarebbe disomogeneità tra il sistema 231 e il diritto penale della persona fisica, in quanto gli artt. 34 e 35 del citato decreto conterrebbero un espresso rinvio analogico alle norme del codice di procedura penale, con il limite della compatibilità che però, nel caso di specie, sarebbe rispettato, essendo possibile immaginare condotte riparatorie per una persona giuridica, idonee comunque a manifestare una sua effettiva rieducazione;
  • infine, le condotte riparatorie previste nel concreto programma rieducativo avrebbero avuto contenuto idoneo a prevenire una ipotesi di immedesimazione rovesciata, in quanto avrebbe coinvolto direttamente la società e non altri soggetti.

Alla luce delle precedenti osservazioni giuridiche, il Tribunale di Perugia ha ammesso l'ente incolpato ad un programma trattamentale ai sensi dell'art. 168-bis c.p.

Nonostante alcune argomentazioni sviluppate dal giudice di merito risultino senza alcun dubbio condivisibili, l'ordinanza in esame non ha affrontato uno degli argomenti che, pur se solamente accennato dalle Sezioni unite, potrebbe assumere un rilievo decisivo per la soluzione della questione: il rapporto eventualmente esistente, in assenza di una espressa presa di posizione del legislatore, tra la messa alla prova dell'ente e i benefici, già previsti nel sistema 231, in caso di condotte riparatorie poste in essere dall'ente.

Dott. Marco Misiti

[1] Per un commento alla sentenza delle Sezioni unite si veda M. Mossa Verre, La "messa alla prova" degli enti collettivi è esclusa anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, in Sistema penale, 10 maggio 2023.

[2] Già in precedenza un giudice di merito aveva preso posizione in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite. In particolare, si veda Trib. Bari, sentenza 15 giugno 2023, n. 3601.