Quando si può richiedere l’affido esclusivo?

23.04.2024

Di solito la soluzione prioritaria in caso di separazione è rappresentata dall'affido congiunto, ma tale regime ordinario può essere derogato in presenza di cause che potrebbero compromettere l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore. 

Per tale ragione, innanzi alla violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la latitanza nell'esercizio del diritto di visita, che rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che si è configurata una situazione di contrarietà all'interesse dei figli, l'altro genitore può richiedere l'affido esclusivo. 

Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi, solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che la pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più positiva sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo ossia sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.

La giurisprudenza in merito a diversi casi di affidamento ha creato una sorta di casistica sulle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo come ad esempio:

  • In ragione del totale disinteressamento da parte di uno dei genitori verso il minore quando ad esempio accade che non presenzia ai momenti più importanti della sua crescita;
  • in ragione del comportamento del padre totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.