L'acquisizione statale gratuita di opere inamovibili alla fine della concessione balneare è legittima?
Con sentenza dell'11 luglio 2024 n. 598/22 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che alla fine della concessione balneare, anche qualora vi sia il rinnovo della stessa, lo Stato acquisirà gratuitamente le opere inamovibili realizzate dal concessionario senza incorrere nella violazione del principio che sancisce la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE.
La normativa italiana prevista dal Codice della Navigazione, la quale prevede l'acquisizione gratuita da parte dello Stato qualora le opere inamovibili siano state costruite sul demanio marittimo, secondo i Giudici della Corte di Giustizia europea, non è da considerarsi in contrasto con la libertà di stabilimento e il concessionario sarà tenuto a cedere, alla scadenza della concessione e anche qualora la stessa concessione venga rinnovata nei confronti dello stesso cessionario, gratuitamente e senza indennizzo, l'opera non amovibile da questi realizzata sull'area oggetto di concessione.