Il diritto di proprietà è espressamente contemplato nell'Art. 42 della nostra Costituzione ed ha status di diritto fondamentale della persona, sia nella sua individualità che nella sua funzione sociale.

Nel nostro ordinamento giuridico non è espressamente previsto il negozio abdicativo che ha ad oggetto il diritto di proprietà, invece, è pacificamente ammissibile il negozio traslativo di rinuncia a questo diritto.
L'art. 1027 c.c. definisce le servitù come diritti reali di godimento comportanti l'imposizione di un peso su un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario.
Usufrutto, uso e abitazione: le differenze
La disciplina in materia di usufrutto è contenuta nel codice civile del 1942, nozione di derivazione romana definito come "diritto di uso e sfruttamento delle cose altrui".
Il possesso ad usucapionem
1. Il diritto di proprietà e i suoi modi di acquisto