"Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati propri redditi". Questo è quanto previsto nell'art.156 del codice civile.

L'assegno divorzile è definito come l'obbligo di uno dei due coniugi, in seguito ad una pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente all'altro una somma di denaro. Questo contributo economico è finalizzato a compensare i sacrifici economici fatti durante il vincolo matrimoniale.

"Quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi."