La costituzione di parte civile consiste nell'esercizio dell'azione civile nella sede processuale penale anziché civile volta ad ottenere il riconoscimento di un danno derivante dal reato e la conseguente riparazione o con risarcimento o con restituzione della cosa dovuta.

La perizia nel procedimento penale
La perizia è un mezzo di prova, ovvero rappresenta uno strumento di elaborazione dei dati estremamente rilevanti ed è spesso decisivo per la definizione di una determinata vicenda processuale. Tale strumento è utilizzabile nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento ed è finalizzato a sviluppare un determinato tema di prova...
Chi è estraneo all'ambiente giuridico spesso si riferisce indifferentemente al collaboratore e al testimone di giustizia, che, in realtà, sono figure distinte e separate.
“Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”
Molto spesso, a fronte di notizie di reati anche particolarmente gravi (per esempio mafia, terrorismo, omicidio), sentiamo dire che "l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere" e ci chiediamo per quale motivo il nostro Stato consenta una facoltà del genere ai (presunti) "criminali".
Nell'ordinamento giuridico penale la notizia di reato e le condizioni di procedibilità costituiscono due istituti giuridici differenti anche se strettamente connessi.
Ogni ordinamento giuridico si regge necessariamente sul bilanciamento tra beni giuridici i cui titolari sono diversi. In questi confronti tra diritti, un diritto finisce inevitabilmente per prevalere sull'altro. Uno schema del tutto analogo si riscontra nel caso di chiamata in reità o correità de relato con fonte di conoscenza individuata...
Con la Legge n. 103/2017 (cosiddetta Riforma Orlando) il legislatore ha colto l'occasione per reintrodurre un istituto precedentemente abrogato[1]: il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, di cui all'art. 599-bis c.p.p. Tale istituto viene comunemente chiamato nella prassi "patteggiamento in appello". Ma quanto può ritenersi corretta...
La sospensione del procedimento con messa alla prova (M.A.P.) è un rito speciale, al cui esito positivo consegue l'estinzione del reato. In sintesi, nessuna condanna.
L'incidente di esecuzione, disciplinato ai sensi degli artt. 666 c.p.p. e ss., consente al giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 665 c.p.p., di adottare d'ufficio o ad istanza del pubblico ministero, del condannato o del suo difensore, quei provvedimenti opportuni e successivi al passaggio in giudicato della sentenza e con pena...