Di regola il legislatore non si preoccupa dell'equilibro dello scambio contrattuale. Sono infatti le parti a definire i termini economici del loro rapporto e a valutare la convenienza dell'affare e, come ben sappiamo, ai sensi dell'art. 1322 c.c., con questo tipo di libertà contrattuale, l'ordinamento non interferisce.

Sono considerati agrari i contratti che, attraverso il conferimento del fondo o del bestiame, sono diretti a dar vita all'impresa agricola e a disciplinarne l'attività.

"GiuridicaMente" parlando, il processo è il complesso delle attività e delle forme mediante le quali vengono risolte le controversie tra due soggetti da un terzo imparziale e disinteressato (il giudice), oltre che dotato del potere effettivo di imporre con autorità alle parti l'accettazione della sua sentenza.

Il contratto di affidamento fiduciario, la cui elaborazione si deve a Maurizio Lupoi, è una figura negoziale che oggi si inserisce a pieno titolo nell'alveo delle cd. situazioni affidanti ma, al stesso tempo, discostandosi da tutti quei modelli cui è possibile ricorrere per imprimere ad un patrimonio una specifica destinazione.

Ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto imprime tra le parti un vincolo la cui forza si spiega per il principio pacta sunt servanda, ragion per cui, di regola, esso non è né modificabile né risolvibile per volontà del singolo contraente.