
Cosa deve intendersi per aggravante di avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone?
A cura di Avv. Francesco Martin
Le sevizie costituiscono azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive, gratuite, caratterizzate dall'adozione di una condotta volta proprio ad infliggere patimenti efferati; elemento cardine è la specificità della misura afflittiva indirizzata direttamente alla vittima, nonché dall'intenzionalità dell'agire.
Per contro, la condotta crudele è quella che, pur non mostrando una studiata predisposizione finalizzata a cagionare un male aggiuntivo, eccede rispetto alla normalità causale ed evidenzia l'efferatezza che costituisce il nucleo della fattispecie aggravante.
In definitiva, per sevizie deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla normalità causale del delitto perpetrato; si ha invece crudeltà quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata.