
Capacità di agire: dal controllo totale al sostegno su misura
A cura di Dott.ssa Rossella De Santis
Il tema della tutela e della protezione delle persone in condizioni di fragilità è da sempre oggetto di particolare attenzione. Già nel diritto romano si rinvengono specifiche categorie di soggetti che in ragione delle loro condizioni personali, non erano ritenuti pienamente idonei a provvedere autonomamente ai propri interessi.
In tale contesto si collocano le figure del furiosus e del prodigus, ai quali a causa di infermità di natura mentale e fisica, erano imposte limitazioni alla capacità di agire.
Analoga impostazione caratterizzava la disciplina degli impuberes, considerati non ancora pienamente maturi sotto il profilo psichico e fisico e, pertanto, privi di capacità di agire.
Queste attenzioni per le condizioni di fragilità della persona, già presente nelle fasi iniziali della riflessione giuridica, si sono progressivamente sviluppate fino a trovare una compiuta espressione nell'ordinamento contemporaneo.
Se nelle fasi storiche precedenti la limitazione della capacità di agire rispondeva essenzialmente a finalità di protezione, oggi essa si inserisce in una prospettiva più ampia, volta a garantire l'effettività dei diritti fondamentali.
In tal ottica, l'ordinamento predispone strumenti giuridici diretti a realizzare il principio di uguaglianza sostanziale sancito dell'art 3 Cost. attraverso la rimozione degli ostacoli che, di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone. Come evidenziato dalla dottrina le rationes distinguendi[1] richiamate dall'art 3 Cost., servono ad individuare le coordinate della normalità, tracciando al contempo il confine della diversità.
Nel corso del tempo gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione hanno rappresentato strumenti fondamentali per la protezione dei soggetti incapaci. Si tratta di misure volte a garantire la tutela della persona e dei suoi interessi, ma caratterizzate da un effetto complessivamente totalizzante sulla capacità di agire.
L'interdizione, disciplinata dall'art. 414 c.c. è rivolta a soggetti maggiorenni o a minori emancipati che, in ragione di abituale infermità di mente, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'effetto principale dell'interdizione consiste nella privazione totale della capacità d'agire: il soggetto interdetto è sostituito da un tutore nell'esercizio dei propri diritti civili, con conseguente compressione dell'autonomia sia patrimoniale sia personale.
L'inabilitazione regolata dall'art 415 c.c. costituisce una misura meno restrittiva, applicabile ai soggetti maggiorenni infermi di mente il cui stato non giustifica l'interdizione.
La norma comprende altresì coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di alcool o sostanze stupefacenti, espongono se stessi o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, nonché i sordi o ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia privi di adeguata istruzione, salvo il ricorso all'interdizione nei casi di totale incapacità.
L'inabilitazione comporta una riduzione parziale della capacità di agire, prevedendo la nomina di un curatore per la completa tutela degli interessi del soggetto.
L'introduzione dell'amministrazione di sostegno ha segnato un importante punto di svolta, consentendo di superare i limiti delle misure tradizionali.
A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione la figura dell'amministratore di sostegno è finalizzata a garantire la protezione del soggetto fragile bilanciando la tutela dei suoi interessi con il rispetto della sua autonomia residua. Pertanto, la limitazione della capacità è circoscritta e modulata sulle reali esigenze del beneficiario, evitando interventi totalizzanti e preservando il più possibile la sua autodeterminazione.
In continuità con il principio affermato, anche la Cassazione ha ribadito il necessario bilanciamento tra protezione e autonomia del beneficiario, precisando che tale istituto necessita di essere sorretto da un «accertamento specifico e circostanziato sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali ».[2]
Pur essendo entrata in vigore ormai oltre vent'anni fa, l'amministrazione di sostegno continua ad incarnare una visione flessibile e moderna della protezione giuridica, ponendosi come naturale evoluzione degli strumenti tradizionali degli incapaci.
[1] Stanzione, Studi di diritto privato, Brunolibri 2012, 30
[2] Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25890 del 22 settembre 2025
