Analizziamo gli articoli oggetto del quesito: cosa cambia?

20.03.2026

A cura di Avv. Sara Spanò

La riforma riguarda sette articoli della Costituzione - gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 - e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.

FOCUS STORICO:

Nel Codice Rocco era la norma che regolava il processo penale italiano durante il fascismo. Di stampo autoritario, rafforzava il potere del PM e dell'autorità giudiziaria, difatti, l'impostazione del modello era di tipo INQUISITORIO. Le prove venivano raccolte dal Giudice Istruttore durante la fase istruttoria per essere usate nel dibattito, con forte limitazione per la difesa.

Nel 1988/1989 con il cosiddetto Codice Vassalli viene abrogato il Codice di Procedura Penale ereditato dal fascismo noto col nome di Codice Rocco, in seno al quale viene introdotto il modello ACCUSATORIO in cui il principio cardine è il contraddittorio nella formazione della prova. In questo sistema, ossia quello attuale, il pilastro fondamentale è la parità fra accusa e difesa. Tale parità diventa centrale a tal punto che nel 1999 trova ulteriore sostanza con la riforma del cosiddetto «Giusto Processo» in cui viene stabilito chiaramente che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.

OSSERVAZIONE: Nel 1988 Giuliano Vassalli, socialista, partigiano nonché Presidente della Corte Costituzionale dall'11.11.1999 al 13.02.2000, affermò con chiarezza che per rendere sostanziale il sistema ACCUSATORIO sarebbe stata necessaria una netta separazione delle carriere.

ANALIZZIAMO, NELLO SPECIFICO, GLI ARTICOLI OGGETTO DEL QUESITO:

· Modifica all'articolo 87 della Costituzione

ARTICOLO IN VIGORE:

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].

Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2 ] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77 ] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2 ].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ARTICOLO RIFORMATO:

All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore

della magistratura requirente».

SPIEGAZIONE:

Articolo 87: Il Presidente della Repubblica presiede due Consigli Superiori della Magistratura, quello requirente e quello giudicante. La Carta Costituzionale, oggi , prevede un solo Consiglio superiore della magistratura unificato: la proposta di riforma aggiunge che il Capo dello Stato presiede il Csm giudicante e il Csm requirente, i due nuovi organi che sostituiranno l'attuale Csm unico, saranno organi autonomi e indipendenti. In sostanza si sancisce la separazione delle carriere anche al vertice dell'autogoverno delle toghe.

Modifica all'articolo 102 della Costituzione

ARTICOLO IN VIGORE:

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ARTICOLO RIFORMATO:

All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresi' ledistinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

SPIEGAZIONE:

La separazione delle carriere entra in Costituzione. Il primo comma viene integrato con un passaggio in cui si stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. In questo modo la divisione delle carriere non sarà solo una scelta legislativa ma diventa un principio costituzionale.

Modifica dell'articolo 104 della Costituzione ARTICOLO IN VIGORE:La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. 87 c. 10].

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ARTICOLO RIFORMATO:L'articolo 104 della Costituzione e' sostituito dal seguente: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita' in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne' far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale». SPIEGAZIONE:

Con la modifica dell'articolo 104 cambia il sistema di selezione per il Csm.

I componenti dei due Consigli - uno per i giudici, l'altro per i pm - non vengono più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature.

le modifiche testimoniano che rispetto al testo vigente niente cambia in tema di autonomia ed indipendenza. la magistratura viene solo scorporata in pm e giudici ciascuno con propria carriera e soprattutto ciascuno dotato di autonomia ed indipendenza.

Si chiarisce, ulteriormente, che questa riforma mantiene autonomia ed indipendenza di PM e Giudici. Laddove il governo volesse portare il PM sotto il proprio controllo, dovrebbe proporre una nuova modifica costituzionale con doppio passaggio a Camera e Senato e, in caso non venisse approvata dai 2/3 dei parlamentari, sottoposta a nuovo referendum. Gli articoli della Costituzione non si modificano con leggi ordinarie!!

Modifica dell'articolo 105 della Costituzione ARTICOLO IN VIGORE

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].

ARTICOLO RIFORMATOL'articolo 105 della Costituzione e' sostituito dal seguente: Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita' e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e' attribuita all'Alta Corte disciplinare. L'Alta Corte e' composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonche' da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gliappartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita'. L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non puo' essere rinnovato. L'ufficio di giudice dell'Alta Corte e' incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza e' ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». SPIEGAZIONE:Con l'art 105 Cost. viene introdotto un terzo organo l'Alta Corte. In sostanza ai due nuovi csm viene tolta la giurisdizione disciplinare che, invece, verrà assegnata ad una alta corte disciplinare super partes, così composta: 15 giudici: - 3 nominati dal presidente della repubblica; - 3 nominati dal parlamento; - 6 nominati dalla magistratura giudicante; - 3 nominati dalla magistratura requirente composta a maggioranza da membri togati ossia 9 su 15, selezionati tramite nomina e sorteggio.

Modifica all'articolo 106 della CostituzioneARTICOLO IN VIGORE:

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ARTICOLO RIFORMATO:All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportatele seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «della magistratura» e' inserita la seguente:«giudicante»; b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite leseguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente conalmeno quindici anni di esercizio delle funzioni». SPIEGAZIONE:

All'articolo 106 viene ampliato il terzo comma: in tema di accesso alla Cassazione oltre a professori e avvocati, potranno essere chiamati anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.

Modifica all'articolo 107 della Costituzione ARTICOLO IN VIGORE:

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario

ARTICOLO RIFORMATO All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole:«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivoConsiglio».

SPIEGAZIONE:

La modifica dell'articolo 107 riguarda la inamovibilità legata al rispettivo Csm. Le decisioni su trasferimenti o sospensioni spettano al rispettivo Consiglio superiore, cioè quello della carriera di appartenenza.

Modifica all'articolo 110 della Costituzione ARTICOLO IN VIGORE:Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [cfr. art. 107 c.2] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. ARTTICOLO RIFORMATO: All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole:«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascunConsiglio». SPIEGAZIONE:

Infine l'articolo 110. In questo caso la modifica è di tipo terminologico. Il Guardasigilli dovrà rapportarsi con "ciascun" Consiglio superiore della Magistratura.

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