Analogie e differenze tra il reato di costrizione al matrimonio e quello di riduzione in schiavitù

27.03.2024

A seguito della introduzione dell'autonoma fattispecie di costrizione o induzione al matrimonio con la legge n. 69 del 2019, si sono posti problemi in merito alla sua distinzione rispetto alla fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù. Il contributo si prefigge l'obiettivo di approfondire le connessioni e le differenze tra le fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Con la legge n. 69 del 2019, cosiddetto Codice rosso, il legislatore, da un lato, ha innovato varie disposizioni già esistenti all'interno del Codice penale; dall'altro lato, ne ha introdotte di nuove e ulteriori. Tra queste ultime rientra la novella fattispecie di cui all'art. 558-bis c.p., la quale sanziona la fattispecie di induzione o costrizione al matrimonio.

Con tale ipotesi di reato si è inteso punire tutti i fenomeni di matrimoni cd. forzati, ossia realizzati in assenza di un consenso liberamente formatosi, sia per quanto concerne la scelta se contrarre o meno il vincolo, sia in relazione alla persona con la quale procedere a concludere il rito.

Prima dell'introduzione di un'autonoma ipotesi di delitto, il Codice penale, per un verso, si limitava a punire colui che induceva la controparte al matrimonio occultando con mezzi fraudolenti un impedimento, ai sensi dell'art. 558 c.p.; per altro verso, prevedeva altre ipotesi di reato, quali la violenza privata, in cui poter sussumere il fatto di costrizione al matrimonio, seppure con una inferiore cornice edittale[1].

L'esigenza di inserire un'autonoma fattispecie è sorta a seguito dell'inevitabile processo di integrazione socioculturale determinata dalla globalizzazione. Infatti, nel panorama internazionale vi sono alcune culture in cui la pratica dei matrimoni forzati è tollerata, se non addirittura imposta dalla società[2]. I flussi migratori hanno perciò comportato che tali fenomeni risultassero sempre più frequenti anche nei Paesi in cui essi non erano frequenti o, comunque, non erano accettati.

Ciò posto, il problema sorge, come avviene per tutte le ipotesi di introduzione di illeciti di nuovo conio, per quanto concerne il rapporto tra la novella normativa e le fattispecie precedentemente esistenti. 

Nel caso in esame, il problema si è posto con riferimento al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù.

L'art. 600 c.p., in particolare, sanziona quelle condotte che o sono consistenti nell'esercizio sulla persona di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, oppure integrano ipotesi di sottoposizione della stessa a condizioni di soggezione continuativa, costringendola ad attività illecite che ne comportino lo sfruttamento. 

Solamente in quest'ultima ipotesi, ai sensi del comma secondo della citata disposizione, si richiede la realizzazione di violenza o minaccia, non anche per quelle ipotesi previste dal primo periodo.

A prima vista si potrebbe ritenere che qualsiasi ipotesi di matrimonio forzato contenga in sé una forma di oggettivizzazione dell'individuo. 

Ne consegue, secondo tale ricostruzione, che sarebbe configurabile la sola fattispecie di cui all'art. 558-bis c.p., in quanto speciale e, perciò, inglobante quella diversa di cui all'art. 600 c.p.

In altri termini, la mercificazione che si realizza nel reato di cui all'art. 558-bis c.p., quando la persona assurge a mero oggetto di accordo tra persone totalmente o in parte estranee al matrimonio, farebbe della citata norma una ipotesi speciale di riduzione in schiavitù.

D'altronde, si potrebbe affermare che il bene giuridico tutelato dai due citati illeciti penali sia lo stesso o, quantomeno, parzialmente coincidente.

In effetti, il reato di costrizione o induzione al matrimonio trova la propria ratio nella volontà di tutelare non tanto l'istituto della famiglia o il matrimonio in sé e per sé, quanto piuttosto la libertà del singolo di autodeterminarsi sulle scelte di vita relazionale[3]. 

Al tempo stesso, la dignità della persona risulterebbe bene giuridico tutelato anche nella fattispecie di riduzione in schiavitù. In questi casi, le condotte poste in essere dall'autore del reato finiscono per annullare la libertà del soggetto o, comunque, prolungarne lo stato di soggezione.

Tuttavia, la soluzione dell'assorbimento non risulta convincente. 

La conclusione a cui si perverrebbe, infatti, sarebbe del tutto irragionevole. La fattispecie di cui all'art. 558-bis c.p. prevede una cornice edittale da uno a cinque anni di reclusione, ben inferiore rispetto a quella di cui all'art. 600 c.p., da otto a venti anni.

Si andrebbe, inoltre, a sconfessare l'intenzione del legislatore, che era quella di riconoscere maggiore tutela alle vittime. Se si ritenesse sussistente un rapporto di specialità nel senso precedentemente esposto, invece, si riconoscerebbe all'imputato l'applicazione di una fattispecie di gran lunga più favorevole.

Del resto, è da escludersi che si possa parlare di un vero e proprio rapporto di specialità tra le due fattispecie, quantomeno con riferimento alla ipotesi di cui al primo periodo dell'art. 600 c.p. Infatti, la riduzione in schiavitù non necessita di condotte di violenza o minaccia, elementi costitutivi invece richiesti per la consumazione del reato di costrizione al matrimonio. Né tantomeno si può affermare che la costrizione a contrarre matrimonio implichi necessariamente una reificazione della persona offesa.

Tale seconda impostazione è stata di recente condivisa dalla Corte di cassazione[4], interpellata in termini di rapporto di successione di leggi penali nel tempo per i rapporti tra le fattispecie di cui all'art. 558-bis c.p. e 600 c.p.

Nella pronuncia si è infatti precisato che non vi è continuità tra le fattispecie, poiché la violenza e minaccia, nella seconda delle norme citate, è prevista per la sola ipotesi di determinazione o mantenimento dello stato di soggezione, non anche per l'esercizio di poteri tipici del diritto di proprietà.

La pronuncia si è però solamente interrogata sulla ipotesi di cui al primo periodo dell'art. 600 c.p., non anche su quella meglio definita al secondo comma della citata norma. In effetti, in tale ipotesi si prevede la realizzazione di violenza o minaccia proprio come nella fattispecie di cui all'art. 558-bis c.p.

Tuttavia, poiché in tale ipotesi si richiederebbe altresì la costrizione alla realizzazione delle condotte illecite indicate al primo comma, sembrerebbe che a essere effettivamente qualificabile come norma speciale sia la fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù, piuttosto che la costrizione o induzione al matrimonio.

Dott. Marco Misiti

[1] Sul punto si veda F. Caringella, A. Salerno, A. Trinci, Manuale ragionato di diritto penale. Parte speciale, II ed., 247, secondo il quale tra il primo comma dell'art. 558-bis c.p. e la fattispecie di cui all'art. 610 c.p. sussiste un rapporto di specialità.

[2] Sulle ragioni alla base della introduzione della norma e sui rapporti con la nozione di reato culturalmente orientato si rinvia a A. Sbarra, Il delitto di "costrizione o induzione al matrimonio" ex art. 558-bis c.p.: alcune riflessioni critiche, in Legislazione penale, 22 febbraio 2022

[3] Sulla introduzione di tale fattispecie di reato, sul bene giuridico tutelato e sulle critiche alla collocazione del reato in esame si rinvia a A. Sbarra, Il delitto, cit.

[4] Cass. pen., Sez. V, 4 agosto 2021, n. 30538, in tema di matrimonio forzato e "prezzo della sposa".