L’ ambito di applicabilità dell’art. 131 bis c.p.

27.05.2023

Cass. Pen., IV sezione, 14 aprile 2023, n. 15815

La Corte D'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano con la quale Tizio era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. C 2- bis Codice della strada, rubricato "Guida sotto l'influenza dell'alcool".

La difesa decise di proporre ricorso in Cassazione per due motivi:

Con il primo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza facendo riferimento alla decisione inerente alla sollevata eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti alcolometrici. La difesa contesta non la mancanza "dell'avviso di cui all'art. 114 disp. Att., cod. proc. pen., bensì la tempistica di redazione del verbale nel quale si era dato atto di esso prima di procedere all'accertamento stesso".

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento al diniego delle generiche ossia che l'imputato ha effettuato una inversione di marcia alla guida dell'auto finita poi nella cunetta. La difesa infatti afferma che l'auto viaggiava a velocità ridotta e che si trovava sul lato opposto, a seguito di un sobbalzo, in quanto la strada era sconnessa;

La Suprema sulla base di tali motivazioni dichiara il ricorso inammissibile, in particolare:

  • Per il primo motivo si precisa che la tempistica e le modalità della verbalizzazione non costituiscono causa di nullità degli accertamenti alcolimetrici effettuati in quanto, prima di procedere a tali accertamenti, Tizio era stato edotto delle sue facoltà ed aveva dichiarato espressamente di non farsi assistere da alcun difensore;
  • Per il secondo motivo si ritiene che sia irrilevante la mancata conoscenza della strada lungo la quale si era verificato il sinistro e che, essendo una strada di campagna, Tizio doveva procedere con più attenzione alla guida. Si riconferma il diniego delle generiche e si focalizza l'attenzione sulla condotta di Tizio ossia sulla quantità di alcool assunto e come sia avvenuta la dinamica del sinistro;

Ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo, ossia dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolometrico della facoltà di farsi assistere dai difensori di fiducia, è sufficiente che sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria più precisamente nel verbale di accertamenti urgenti sulla persona. Nel caso de quo Tizio aveva dichiarato espressamente di non volersi avvalere della facoltà della quale era stato previamente reso edotto. 

Per quanto riguarda il diniego delle generiche la Suprema specifica che, ai sensi dell'articolo 62 c.p., al giudice di merito non è richiesto esprimere una valutazione per ogni singola deduzione difensiva in quanto è sufficiente che indichi "gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concezione delle attenuanti".

La Corte ha altresì esaminato il tema dell'applicabilità dell'art 131 bis c.p., rubricato esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dalla memoria depositata in seguito al ricorso.

La riforma del processo penale e disciplina della giustizia riparativa (D. Lgs 150/2022) ha modificato l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. "La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 612/2022, ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell'istituto. Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, è applicabile anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella in virtù dell'art. 2 c.4 c.p.".

Se la sentenza impugnata è "anteriore alla novella l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede di merito".

Il tema introdotto con la memoria del ricorrente, infatti, risulta essere particolarmente generico. 

Nello specifico, a differenza della sentenza Tushaj del 2016, con la quale si era trattato di risolvere un problema di diritto intertemporale con riferimento ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'istituto, si tratta di verificare se esistono i presupposti soggettivi e oggettivi della causa di non punibilità invocata in conseguenza della novella che ha allargato ai margini di operatività".

Il ricorrente non ha mai formulato la richiesta di applicazione dell'istituto in sede di merito, perché il reato rientrava quoad poenam nella previsione previgente, e si è limitata a richiamare solo le condizioni di estratta operatività dell'istituto ma non anche a quelle in fatto e in diritto. 

In altri termini, con la memoria presentata il ricorrente si è limitato a "richiamare la novella che ha riguardato l'articolo 131 bis c.p. senza allegare elementi di novità non valutabili, tale da giustificare una rivalutazione dell'effettivo disvalore del fatto".

Alla luce di quanto detto, la Suprema dichiara inammissibile il ricorso.

Dott.ssa Letizia Fratello