Cosa si intende per armi nel diritto penale e quali sono?

21.12.2023

Esistono più tipologie di armi nel diritto penale.

Si hanno innanzitutto le cosiddette armi proprie. Tra queste rientrano le armi da sparo, da getto, da taglio, da punta, nonché gli esplosivi. Le armi da sparo, poi, si dividono in comuni e da guerra, a seconda di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975.

Si hanno poi le armi improprie, in cui rientrano i bastoni, le mazze ferrate, le catene, le fionde, le sfere metalliche e così via. Le armi improprie, a loro volta, possono essere espressamente nominate oppure innominate, se rientrano, in quest'ultimo caso, negli strumenti chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona, di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975.

Ciò che distingue principalmente le armi proprie da quelle improprie attiene alla circostanza che, per le prime, la loro naturale destinazione è l'offesa alla persona. Si pensi a una pistola, un fucile, una spada. Le armi improprie, invece, possono avere vari utilizzi ma, per le loro caratteristiche, potrebbero essere utilizzate per ledere terzi soggetti. Si pensi, per quest'ultima tipologia, a una roncola, utilizzata in genere dagli agricoltori, ma che potrebbe anche essere impiegata in aggressioni o liti violente.

Le distinzioni finora analizzate hanno notevoli ricadute sul versante della individuazione della norma applicabile al caso concreto. Solo a titolo esemplificativo, si espone una di queste conseguenze.

Il porto abusivo di armi proprie rientra nella fattispecie di cui all'art. 699 c.p. Il porto di armi improprie, invece, rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975.

Potrebbe perciò essere di non poco conto comprendere se uno strumento sia affilato su entrambi i lati o solamente su uno: nel primo caso, si avrebbe un pugnale, rientrante nella fattispecie dell'art. 699 c.p.; nel secondo caso, un coltello, il cui porto rientra nella ipotesi di cui al citato art. 4, in quanto strumento da taglio[1], con la conseguente possibilità che un giustificato motivo alla sua disponibilità fuori dalla propria abitazione ne esclude la punibilità[2].

Dott. Marco Misiti

[1] Si noti, non arma da taglio, bensì strumento da taglio. Un coltello, infatti, non ha come naturale destinazione l'offesa alla persona, potendo avere varie funzioni diverse da quella appena indicata.

[2] Per un interessante caso sulla qualificazione di un oggetto da taglio si veda Cass. pen. Sez. I, 11 maggio 2023, n. 20146.