Obbligo di comunicazione dei dati del conducente e pendenza dell’impugnazione del verbale: limiti all’autonomia della sanzione ex art. 126-bis C.d.S.

31.01.2026

Cass. civ., n. 32988 del 17 dicembre 2025

Massima: "in materia di sanzioni stradali, l'obbligo di comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis, co. 2 C.d.S. sorge solo dopo la definizione del giudizio sul verbale presupposto. La pendenza dell'impugnazione costituisce giustificato motivo di mancata comunicazione e rende illegittima la sanzione accessoria per omissione."

A cura di Dott.ssa Linda Vallardi

La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte del proprietario del veicolo, di un verbale di accertamento per violazione delle norme sulla circolazione stradale. 

Nelle more del giudizio, l'Amministrazione irrogava nei suoi confronti una sanzione accessoria per l'omessa comunicazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale presupposto, dei dati identificativi del conducente. 

Il ricorrente deduceva che la pendenza del giudizio instaurato avverso la violazione principale integrasse un giustificato motivo idoneo a sospendere l'obbligo di comunicazione, con conseguente illegittimità della sanzione accessoria.

Dopo il rigetto delle impugnazioni nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sanzione per omessa comunicazione e affermando che l'obbligo di fornire i dati del conducente non può ritenersi insorto finché il giudizio sulla violazione principale non sia stato definitivamente definito.

Con l'ordinanza n. 32988/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di particolare rilievo nel diritto sanzionatorio della circolazione stradale, chiarendo i contenuti e le condizioni di operatività dell'obbligo di comunicare i dati del conducente previsto dall'art. 126-bis co. 2 C.d.S., nonché il rapporto tra tale obbligo e la pendenza di un giudizio di impugnazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

La Corte ha formulato un principio di diritto di immediata evidenza e portata generale, chiarendo che l'obbligo di comunicare i dati del conducente previsto dall'art. 126-bis co. 2 C.d.S. sorge esclusivamente all'esito della definizione del procedimento giurisdizionale o amministrativo instaurato avverso il verbale relativo alla violazione presupposta, non potendo ritenersi configurabile in una fase anteriore.

Da tale affermazione discendono due possibili esiti applicativi.
In caso di esito favorevole al ricorrente, qualora il giudizio si concluda con l'annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto stesso dell'obbligo informativo e, conseguentemente, anche della sanzione accessoria per omessa comunicazione.
Diversamente, nell'ipotesi di esito sfavorevole, l'obbligo di comunicazione torna ad operare. 

Tuttavia, esso non può ritenersi assolto o violato sulla base del precedente termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica del verbale, imponendosi piuttosto all'Amministrazione l'onere di formulare un nuovo invito, dal quale decorre un autonomo termine per l'adempimento.