Il reato di atti osceni in luogo pubblico e la richiesta di archiviazione sul Caso Fedez/Rosa Chemical

06.04.2023

Uno degli episodi che ha fatto discutere durante il 73° Festival della Canzone Italiana, o meglio noto come di Sanremo, è quello tra i due cantanti Fedez e Rosa Chemical, in cui i due inscenavano un rapporto omosessuale in diretta televisiva.

Si potrebbe definire come un momento dettato dalla goliardia, considerato anche il testo della canzone di Rosa Chemical "Made in Italy".

Tuttavia, i due artisti sono stati segnalati alla Procura di Imperia, con ben due esposti, per atti osceni in luogo pubblico.

Il Pubblico Ministero, a seguito delle indagini svolte, ha richiesto l'archiviazione per Fedez e Rosa Chemical in relazione a quanto accaduto durante l'ultima serata della kermesse.

In particolare, secondo il Sostituto Procuratore non sussistono gli elementi per integrare il reato di cui all'art. 527 c.p.

La fattispecie in questione si concretizza quando le condotte, per le modalità con cui sono realizzate, denotano una "inequivoca attinenza alla sfera degli atti sessuali" (Cass. III, Penale n. 23234/2012).

Queste devono essere commesse in "luogo pubblico", ossia accessibile a tutti, o "luogo aperto al pubblico", cioè un luogo anche privato in cui terzi possono accedere in determinati momenti e a certe condizioni, o "luogo esposto al pubblico", vale a dire un luogo che per la sua naturale collocazione sia visibile a tutti.

Mentre il primo comma dell'art. 527 c.p. punisce gli atti osceni nei luoghi sopra descritti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, il secondo comma prevede la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi quando "il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano". Il discrimen tra primo e secondo comma sono dunque i minori o la possibilità che questi possano assistere, considerata la natura di reato di pericolo della fattispecie in questione.

Il delitto in esame richiede infine per la sua configurazione, da un punto di vista soggettivo, il dolo generico, mentre irrilevanti sono i motivi.

Tornando alla richiesta di archiviazione, è dato leggere nel provvedimento: "lo spazio fisico del teatro Ariston, ospitante la manifestazione canora in questione, ovvero la sua messa in onda in diretta televisiva, possa qualificarsi "luogo abitualmente frequentato da minori" – requisito necessario per la rilevanza penale della condotta di chi compie atti osceni, ai sensi dell'art. 527, comma II, c.p. -, ad avviso di questo Ufficio, difetta certamente l'elemento soggettivo di natura dolosa, alla base del comportamento riferibile ai due indagati, che, nel corso di uno spettacolo televisivo, hanno mimato un amplesso, non sorretti dalla coscienza e volontà di compiere atti obiettivamente idonei ad offendere il comune senso del pudore in ambito sessuale, bensì per finalità di puro spettacolo ovvero "ioci causa".

Nel caso di specie, pertanto non è stata riconosciuta in capo agli indagati soprattutto la consapevolezza e la volontarietà dell'atto compiuto e del suo carattere osceno, oltre che la pubblicità del luogo.

Ciò ha condotto il titolare delle indagini ad avanzare la richiesta di archiviazione anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 408 c.p.p., secondo cui il Pubblico Ministero ha il dovere di chiedere l'archiviazione quando "gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Avv. Elia Francesco Dispenza