Che cos’è un atto politico?

09.07.2024

Il potere esecutivo divide le proprie  attività in amministrativa e politica in senso stretto.

La distinzione ha un'importanza tale che, come si comincia a sostenere, le funzioni statali paiono oggi oggetto di una vera e propria tetrapartizione, distinguendosi in normativa, giurisdizionale, amministrativa e, appunto, politica.

Manca, nel nostro ordinamento, una definizione di atto politico, la quale deve così essere ricavata dagli interpreti.

Nell'attività di indirizzo governativo, si definisce come "politico" quell'atto che manifesti l'attività di direzione suprema della cosa pubblica e ne coordini e controlli le diramazioni.

Sul piano strutturale, si configura al ricorrere di due requisiti; il primo, di natura soggettiva, richiede che l'atto sia emanato dall'organo di governo, il secondo, di natura obiettiva, che sia emanato nell'esercizio di un potere politico e non amministrativo.

La definizione della natura e della struttura dell'atto politico assume delicati contorni di rilevanza.

In primis, sul piano funzionale, l'atto di governo individua i fini che la P.A., nell'esercizio delle sue competenze, persegue in concreto.

In secondo luogo, su quello ordinamentale, l'atto politico si colloca al di fuori del sistema di gerarchia delle fonti, ragion per cui, pur sottostando ai principi generali, esso è libero nel fine.

Di conseguenza, è un atto completamente libero anche nelle forme, salve le ipotesi in cui sia adottato da un organo amministrativo; in tale evenienza, infatti, dovrà seguire le regole del procedimento amministrativo. Si afferma che, se il fine rimane quello governativo, l'atto, pur formalmente amministrativo, sarà sostanzialmente politico.

Per via della natura necessariamente generale, l'atto politico è eccezionalmente sottratto al sindacato giurisdizionale.

L'affermazione non contrasta con il disposto dell'art. 113 Cost., in base al quale "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa", proprio perché nessuna situazione giuridica soggettiva viene concretamente lesa.

Di questo è consapevole lo stesso Legislatore, il quale, all'art. 7. Co. 1 c.p.a. impone l'insindacabilità dell'atto e statuisce che "non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico".

Dott. Gennaro Ferraioli