La Cassazione torna sull’azione revocatoria e sul suo requisito soggettivo

09.05.2025

Cass. Civ., Sezioni Unite, 27 gennaio 2025 n. 1898

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A cura di Avv. Michele Zabeo

Massima: "In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dall' art. 2901, comma 1 c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro". 

La vicenda da cui trae origine la pronuncia riguardava tre soggetti: Ta. Gi., creditore, Ge. An., debitore, e Immofinanziaria s.r.l., terzo acquirente. Nello specifico il creditore vantava un credito di 100.000,00 euro in forza di assegno datato 30 settembre 2008 nei confronti del debitore il quale, però, in data 16 settembre 2008 e con successivo atto integrativo del 6 ottobre 2008 aveva alienato ad un terzo acquirente tutto il suo complesso immobiliare del valore di 490.000,00 euro.

Il creditore agiva, quindi, in giudizio convenendo sia il debitore che il terzo azionando il rimedio di cui all'art. 2901 c.c.. Rimaneva contumace il debitore, mentre il terzo si costitutiva negando in particolare la sussistenza della dolosa preordinazione a ledere i diritti creditizi.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda dell'attore.

I giudici di secondo grado, invece, rilevavano innanzitutto che con l'atto del 6 ottobre 2008 integrativo della compravendita (antecedente al sorgere del credito), si era prodotto l'effetto traslativo per l'ultimo immobile e dunque solo tale atto dispositivo appariva successivo al sorgere del credito. Fatta questa premessa la Corte d'Appello riteneva che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria per gli atti anteriori al credito, non fosse necessaria la prova del dolo specifico ossia la consapevolezza di arrecare un danno ai creditori bensì bastasse il solo dolo generico qui inteso come previsione del possibile danno. Differentemente e per ciò che concerneva gli atti successivi al nascere del credito occorreva dar prova della consapevolezza del pregiudizio. Concludeva la Corte d'Appello ritenendo che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio poteva dirsi nel caso di specie in re ipsa e deduceva altresì la partecipatio fraudis del terzo mediante presunzioni.

Ricorreva in Cassazione il curatore di Immofinanziaria s.r.l. (nel frattempo fallita) deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 2901 c.c. per aver considerato sufficiente, nell'ipotesi di atti dispositivi precedenti al sorgere del credito, la mera consapevolezza del pregiudizio e non anche la preordinazione.

La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite affinché fosse risolto un contrasto giurisprudenziale in seno alla stessa Corte di Cassazione. Ritiene infatti la Sezione rimettente che, in materia di requisito soggettivo dell'azione revocatoria, si erano formati due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo filone, prevalente, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito veniva richiesta la sussistenza non di una mera previsione del possibile pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo del debitore al creditore (dolo generico) bensì la dolosa preordinazione a porsi in una situazione di insolvenza tale da pregiudicare il futuro credito. Secondo tale indirizzo ai fini della partecipazione del terzo acquirente negli atti a titolo oneroso, occorreva la sua consapevolezza di arrecare un pregiudizio allo specifico credito vantato dal creditore del debitore.

Secondo un secondo orientamento, invece, non era necessaria la volontà del debitore di arrecare un danno al creditore bensì la mera previsione di poter arrecare un danno al creditore dato dalla diminuzione del proprio patrimonio potendo ciò rendere più difficoltosa la soddisfazione del creditore.

Le Sezioni Unite intervengono su tale diversa ricostruzione interpretativa fornita dalla Cassazione risolvendo il contrasto. L'analisi parte dal dato letterale dell'art. 2901 co. I c.c.: ritengono i Giudici della nomofiliachia che il secondo orientamento, laddove sostiene che per gli atti antecedenti al sorgere del credito basti il dolo generico, assimili ingiustificatamente la differente formulazione letterale della norma. Nell'art. 2901 c.c. si evince infatti che per gli atti compiuti posteriormente si richieda la mera conoscenza del pregiudizio arrecato, mentre per gli atti anteriori è necessario che vi sia una dolosa preordinazione.

L'equiparazione operata finirebbe, quindi, per spogliare di significato il necessario requisito dell'animus nocendi e, nel caso di atto a titolo oneroso, non renderebbe necessaria la conoscenza del terzo circa l'esistenza dello specifico credito leso. Tutto ciò si ridurrebbe ad una piena equiparazione, in termini di elemento soggettivo, di entrambe le fattispecie.

Sostengono le Sezioni Unite, invece, che la diversa qualificazione letterale delle fattispecie sottenda una diversità essenziale di significato. Ciò in quanto, in primis lessicalmente, la "conoscenza" e la "preordinazione" a cui fa riferimento la norma, hanno una valenza diversa presupponendo la seconda una condotta teologicamente preordinata (e dunque intenzionale) a impedire o ostacolare la soddisfazione del creditore. Tale connotazione mancherebbe, invece, nel mero significato di "conoscenza".

A fortiori le Sezioni Unite offrono una ricostruzione storica dell'istituto a partire dal Codice civile del 1865 il quale offriva rimedio affine alla moderna azione revocatoria ma solo per gli atti compiuti posteriormente. Il Codice del 1942 invece, risentendo delle spinte giurisprudenziali, ammise un rimedio anche per gli atti anteriori al sorgere del credito differenziandone tuttavia il requisito soggettivo.

Infine occorre anche considerare quello che è l'impatto dell'interpretazione normativa: laddove ci si limiti a pretendere, quale requisito soggettivo, il dolo generico anziché quello specifico ciò finirebbe per produrre un'estensione applicativa di un rimedio di per sé eccezionale in quanto, derogando all'art. 2740 c.c., l'azione revocatoria permette al creditore di agire su beni non più facenti parte del patrimonio del debitore. Unitamente a ciò occorre anche considerare le conseguenze che un'interpretazione estensiva del rimedio de quo produrrebbe sulla sfera di soggetti ulteriori (terzo acquirente, subacquirenti, loro creditori…) i cui interessi vanno valutati e bilanciati con quello della conservazione della garanzia patrimoniale debitoria proprio del creditore.

Si enuncia, dunque, per tutte le ragioni esposte il seguente principio di diritto: "In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro."

Dispongono le Sezioni Unite che la sentenza impugnata vada cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.