Se il defunto non ha disposto i suoi beni tramite testamento valido, quali sono i criteri che la legge impone per distribuire tali beni agli eredi?
Nel caso in cui il defunto non abbia disposto testamento oppure lo stesso sia dichiarato invalido, sarà necessario applicare i criteri relativi alla successione legittima. L'articolo 565 del Codice civile indica le categorie di soggetti che in qualità di eredi, acquisiscono i beni del defunto, e sono: il coniuge, i discendenti (figli naturali), gli ascendenti (genitori), i collaterali (fratelli), i parenti dal terzo fino al sesto grado, ed infine lo Stato.
Inoltre, è importante precisare che dal 2016, la persona civilmente unita ha gli stessi diritti in materia di successioni riconosciuti al coniuge.
Date le premesse, andiamo ad esporre le quote patrimoniali del defunto (anche detto "de cuius") spettanti al coniuge:
- Se il de cuius ha solo un figlio, al coniuge spetta la metà del patrimonio;
- Se il de cuius ha più di un figlio al coniuge spetta un terzo del patrimonio;
- Se il de cuius non ha figli, ma ascendenti o collaterali, al coniuge spettano due terzi del patrimonio;
- Se il de cuius non ha figli, né ascendenti e né collaterali, al coniuge spetta l'intero patrimonio.
In aggiunta a tale quota, il coniuge potrà contare sul diritto di abitazione della dimora riconosciuta come residenza familiare.
Per quanto riguarda i figli, essi partecipano alla distribuzione del patrimonio in parti uguali, tra loro, ed escludono la partecipazione degli ascendenti e dei collaterali del defunto.
Pertanto, la presenza dei figli esclude la successione nei confronti dei genitori e dei fratelli del de cuius.
Qualora il de cuius non abbia figli, i genitori e i fratelli del defunto parteciperanno al posto dei figli, in eguali porzioni, alla distribuzione del patrimonio.
Ulteriormente, nel caso in cui il defunto non sia sposato o unito civilmente, non abbia figli, né ascendenti e né collaterali, il patrimonio del de cuius sarà ripartito in parti uguali dai parenti dal terzo grado fino al sesto.
Dopo il sesto grado non ha luogo la distribuzione del patrimonio, e di conseguenza l'eredità sarà devoluta interamente verso lo Stato, come disposto dall'articolo 586 c.c.
Procediamo ad analizzare particolari ipotesi di divisione ereditaria:
- Secondo l'articolo 580 c.c., al figlio non riconosciuto spetta un assegno vitalizio pari alla somma della quota di eredità, che gli sarebbe stata riconosciuta qualora fosse stato riconosciuto come figlio naturale;
- il coniuge separato perde il diritto di abitazione della casa familiare; tuttavia, mantiene i propri diritti sulla quota di eredità, nel caso in cui non gli sia addebitata la separazione. In tal caso, gli sarà riconosciuto un assegno vitalizio, solo se prima dell'apertura della successione godeva dell'assegno alimentare a carico del coniuge deceduto, ex articolo 585 c.c.;
- Il coniuge divorziato non possiede alcun titolo per partecipare all'eredità del defunto, tuttavia, a titolo particolare gli può essere riconosciuto dal giudice un assegno vitalizio, solamente se tale coniuge si trova in uno stato di bisogno.
- Il convivente more uxorio non è considerato dalla legge come un soggetto successibile, anche la Corte Costituzionale ha negato che tale esclusione si possa considerare illegittima, pertanto nel caso di morte improvvisa da parte di uno dei conviventi, e in assenza di testamento, il convivente superstite non avrà diritto a partecipare all'eredità, né a titolo universale né a titolo particolare.
In conclusione, come sopra esposto, si sono indicate le fattispecie e le quote di legittima che spettano a ciascun erede, nel caso in cui non vi sia un testamento valido. Viceversa, nel caso in cui vi sia valido testamento si dovrà introdurre il concetto di quota disponibile e quota necessaria all'interno della distribuzione dei beni all'interno della successione.
Dott. Vito Quaglietta