Il caso Blasi-Totti: cosa rischia lei se è vero quanto asserito sul "furto" dei Rolex

01.10.2022

Sulle pagine di cronaca rosa non si parla d'altro che del matrimonio finito tra la show-girl romana e il campione giallorosso. Non da ultimo, infatti, il caso è salito alla ribalta perché lui ha affermato che la sua ormai ex moglie gli avrebbe rubato la sua preziosa collezione di Rolex, accedendo alle cassette di sicurezza che li custodivano.

Prendiamo spunto dai fatti, così come riportati dalla cronaca giornalistica, per analizzare una questione che potrebbe sollecitare i dubbi dei più attenti: un coniuge, o un familiare in generale, può rispondere penalmente per la sottrazione di un bene di proprietà esclusiva dell'altro coniuge (o familiare)?

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Facciamo chiarezza: sappiamo che il furto costituisce reato. 

Nello specifico, si tratta di un delitto contro il patrimonio che, ai fini della sua configurazione, richiede che l'agente si impossessi di un bene altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con il fine di trarne profitto.

Se vengono accertati tutti gli elementi richiesti dall'articolo 624 del Codice penale, l'agente rischia la reclusione da sei mesi a tre anni più una sanzione pecuniaria.

Nei reati contro il patrimonio (ad esempio la rapina, o l'usura) vi è sempre la necessità che venga leso tale bene tutelato dalla norma: pertanto chi compie un delitto di tale categoria provoca un'offesa al patrimonio della vittima e rischia l'accertamento della sua responsabilità penale.

Ma ciò vale sempre e comunque?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo tenere in considerazione l'articolo 649 del codice penale.

Esso prevede una causa di non punibilità per reati i contro il patrimonio (salvo alcuni), commessi a danno del coniuge o unione civile non legalmente separati; o ai danni di un familiare.

Tradotto in termini non giuridici: se si commette un furto ai danni del proprio fratello o sorella non si va incontro a responsabilità penale.

A questo punto la domanda sorge spontanea: perché tutto ciò? La risposta è nella ratio della norma. Essa, infatti, è finalizzata ad evitare il turbamento del nucleo familiare che, invece, si verificherebbe nel caso in cui si iniziasse un processo penale.

Il ragionamento che si riscontra alla base della legge è dunque questo: non è punito l'autore del furto perché l'accertamento della sua responsabilità in un processo penale comporterebbe più danni alla famiglia rispetto al danno al patrimonio subito dal familiare.

Questa regola, come molte in diritto, subisce delle eccezioni. Infatti, non si applica per i reati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione; questo perché si ritengono reati di per sé molto più gravi di un furto o di una appropriazione indebita e pertanto è prioritario per il legislatore tutelare la vittima piuttosto che l'equilibrio familiare.

Alla stessa eccezione sono sottoposti i reati commessi con violenza alle persone.

Pertanto se le parole dell'ex capitano romanista fossero vere, potremmo dire giuridicamente che Hilary Blasi non rischierebbe di andare incontro a responsabilità penale per la commissione del furto dei "famosi" orologi di lusso.

Dott. Egidio Pio Antonuccio