Se si rompe la caldaia, chi paga? Il conduttore o il locatore?
Ai sensi dell'art. 1575 c.c. le obbligazioni del locatore sono volte a garantire al conduttore il pieno e pacifico godimento del bene.
È necessario, però, effettuare una distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per comprendere gli obblighi spettanti al conduttore ed al locatore.
La manutenzione ordinaria consiste in opere di
riparazione, di rinnovamento e di sostituzione dell'immobile (porte, finestre,
pavimenti).
Quando, invece, alla semplice sostituzione di un elemento si aggiunge un elemento di innovazione si passa dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria.
Le operazioni di manutenzione ordinaria finalizzate a mantenere il bene locato in un buono stato di funzionamento sono a carico del conduttore, mentre le riparazioni di natura straordinaria, anche se realizzate d'urgenza dal conduttore, sono a carico del proprietario (salvo diversamente pattuito).
Si comprende, dunque, che la riparazione o la sostituzione della caldaia costituisce un'operazione di manutenzione straordinaria in quanto mirata a modificare e/o innovare l'impianto di riscaldamento dell'immobile locato i cui costi saranno ad esclusivo carico del proprietario (locatore).
Avv. Daniela Evoluzionista