Cambiare la serratura all’inquilino moroso può costituire reato?

20.03.2026

A cura di Avv. Rosa Dello Spedale Venti

Secondo un orientamento ormai consolidato dalla Cassazione, la condotta del proprietario di casa che cambia la serratura all'immobile dell'inquilino moroso impedendone di fatto l'accesso puó integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p.

L'art. 392 c.p. disciplina il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ponendosi a tutela di un principio fondamentale dell'ordinamento: la risoluzione delle controversie spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, e non può essere demandata all'iniziativa unilaterale del singolo, anche quando questi ritenga di essere titolare di un diritto.

La norma incrimina la condotta di chi, al fine di esercitare un preteso diritto, utilizza violenza sulle cose in presenza della possibilità di ricorrere al giudice. Ciò che rileva, dunque, non è l'inesistenza del diritto azionato, bensì la scelta di farlo valere attraverso strumenti di autotutela non consentiti.

La nozione di "violenza sulle cose" secondo la recente giurisprudenza, è interpretata in senso ampio e non si limita alla distruzione o al danneggiamento materiale del bene. Essa ricomprende "qualsiasi attività che ne alteri la destinazione, ne impedisca l'uso o ne condizioni il godimento, anche in modo temporaneo." Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che rientrano in tale concetto anche condotte che, sul piano materiale, appaiono minimamente invasive, ma che incidono in modo significativo sulla sfera giuridica altrui.

Il cambio di serratura, infatti, costituisce una manipolazione materiale del bene idonea a privare l'inquilino del godimento dell'immobile, alterandone la destinazione funzionale e anticipando gli effetti di un provvedimento giudiziale di rilascio.

Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di un inadempimento contrattuale evidente, il locatore non è legittimato a ricorrere a forme di autotutela materiale. Il nostro ordinamento, infatti, mette a disposizione strumenti specifici per la tutela del diritto di proprietà e del credito, quali lo sfratto per morosità e le azioni di rilascio, che devono essere necessariamente esperite dinanzi all'autorità giudiziaria.

Dunque, il principio affermato è chiaro: quando è possibile il ricorso al giudice, ogni forma di giustizia privata diventa penalmente rilevante. Il fatto che il diritto vantato sia fondato o pacifico non esclude la responsabilità penale, poiché ciò che viene sanzionato è la modalità arbitraria del suo esercizio.

Il caso del cambio di serratura all'inquilino moroso rappresenta un chiaro esempio di come una controversia di natura civilistica possa facilmente assumere rilievo penale. La giurisprudenza di legittimità ribadisce con fermezza che il diritto non può mai essere imposto con mezzi arbitrari, ma deve essere fatto valere esclusivamente nelle sedi e con gli strumenti previsti dalla legge.

L'art. 392 c.p. si configura, dunque, come presidio del monopolio statale della giurisdizione e come monito contro ogni forma di autotutela privata: anche il titolare di un diritto certo deve attendere la decisione del giudice, senza anticiparne gli effetti con iniziative unilaterali.

Cass. Pen., Sez. VII, Ordinanza 7 febbraio 2025, n. 9857 / Cass. Pen. Sez. IV, del 01 marzo 2022, n.21846.


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