Cosa si intende per “camera di consiglio”?
Con la locuzione "camera di consiglio" si intende sia il luogo fisico in cui il Giudice si ritira per deliberare (art. 125 comma 4 c.p.p.), sia il procedimento, disciplinato dall'art. 127 c.p.p., finalizzato all'assunzione di decisioni in tempi rapidi.
Le caratteristiche principali del procedimento in camera di consiglio sono:
1. assenza del pubblico;
2. non necessaria partecipazione delle parti (c.d. contraddittorio eventuale: le parti sono sentite solo se compaiono).
Il Giudice, una volta fissata la data dell'udienza, ne fa dare avviso alle parti, ai difensori e alle altre persone interessate, almeno 10 giorni prima, con l'avvertenza della facoltà di presentare memorie fino a 5 giorni prima dell'udienza.
L'imputato ha diritto di partecipare alla predetta udienza, pertanto, in caso di legittimo impedimento, può ottenere il rinvio dell'udienza.
Il verbale dell'udienza può essere redatto sia in forma riassuntiva, che in forma integrale (quest'ultima modalità era esclusa prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 529/90).
Il procedimento si
conclude con ordinanza, sempre ricorribile in Cassazione.