La nascita e la morte: capacità giuridica

19.05.2025

A cura di Dott.ssa Veronica Riggi

Ai sensi dell'art. 1 c.c., un soggetto acquista la capacità giuridica per il solo fatto di essere venuto al mondo, divenendo soggetto di diritto.

La costituzione, all'art. 22, enuncia il principio secondo cui "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica." E, sulla base del principio di uguaglianza, la capacità giuridica compete indifferentemente a tutti!

Vediamo più nel dettaglio cosa dice il legislatore.

La persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita e la perde con la morte.

La prima, secondo concezioni medico-scientifiche, avviene con la piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l'inizio della respirazione polmonare.[1]

Dunque, la nascita è una condizione necessaria e sufficiente per l'acquisto della capacità giuridica; più nel dettaglio, se il neonato è morto subito dopo la nascita, questo acquista ugualmente la capacità giuridica.

Qui, bisogna aprire una parentesi sul concepito non ancora nato.

Abbiamo detto che, la nascita è una condizione necessaria per far acquisire alla persona la capacità giuridica. Ebbene, la L. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita enuncia che vengono assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Invero, anche la L. 194/1978 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, all'art. 1 dispone che "lo stato tutela la vita umana dal suo inizio" fin dal momento del concepimento!

Il legislatore nel codice civile ha voluto attribuire al concepito:

  • La capacità di succedere per causa di morte (per legge e per testamento);
  • La capacità di ricevere per donazione;
  • La risarcibilità del danno alla salute e all'integrità fisica del nascituro cagionata prima o durante il parto;
  • La risarcibilità del danno sofferto a seguito dell'uccisione del padre ad opera di un terzo.

I primi due punti, sono riconosciuti anche a chi non è stato neppure ancora concepito, ma sia figlio di una determinata persona fisica vivente al momento dell'apertura della successione del testatore ovvero al momento della donazione.

Ritornando al discorso iniziale, entro 10 giorni dalla nascita, l'evento deve essere dichiarato all'Ufficiale dello Stato Civile per la formazione dell'atto di nascita, con relativa dichiarazione della direzione sanitaria entro 3 giorni.

Dall'altro lato, si ha la morte dalla cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo ed entro 24h dal decesso, la morte è dichiarata all'Ufficiale dello Stato civile per la formazione dell'atto di morte.

Nel caso in cui vi sia incertezza sulla sopravvivenza di una persona rispetto ad un'altra in vita, il nostro legislatore ha previsto una presunzione: fino a prova contraria le morti sono avvenute contestualmente ovvero nessun soggetto è sopravvissuto all'altro; si parla di cd. presunzione di commorienza.

Che sorte hanno i rapporti giuridici dopo la morte?

Con la morte, alcuni rapporti facenti capo al defunto, come nel caso del matrimonio, dell'unione civile, del contratto di convivenza, ed altri, sono sciolti.

Relativamente ai diritti patrimoniali, questi si trasmettono per la successione a causa di morte; mentre quelli non patrimoniali sono affidati ai prossimi congiunti.


[1] Nel caso in cui il feto sia nato morto o se la morte è sopravvenuta dopo la nascita, è necessario accertare se i polmoni hanno respirato.