L’inclusione dei docenti con supplenze brevi nella tutela prevista dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C-268/24 (Lalfi), Sez. X, 3 luglio 2025, n. 268.
Massima: La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta ad una normativa nazionale che, come interpretata dalla Corte di Cassazione, riserva il beneficio di una carta elettronica di importo nominale di € 500,00 annui ai soli docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, salvo che tale esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi della disposizione in questione.
A cura di Avv. Beatrice Donati
La sentenza C-268/24 della Corte di giustizia dell'Unione europea, C-268/24 (Lalfi), Sez. X, 3 luglio 2025, n. 268, offre un chiarimento di rilievo sull'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare con riferimento al concetto di "condizioni di impiego", al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e all'applicazione pratica del principio del pro rata temporis.
Nella stessa si ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale pertinente, si richiama la prassi giurisprudenziale della Corte e si indicano i criteri che il giudice nazionale deve adottare per verificare la comparabilità delle situazioni e la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato.
La controversia nasce dalla domanda di una docente non di ruolo, che per l'anno scolastico 2021/2022 aveva cumulato varie supplenze di breve durata nelle quali ha svolto compiti e doveri analoghi a quelli dei docenti di ruolo, e che il Ministero ha escluso dalla prestazione della "carta elettronica" o "carta docente" di valore nominale di € 500,00 prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il Giudice nazionale di rinvio ha sospeso il processo e ha chiesto alla Corte di precisare se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro impedisca che una normativa nazionale riservi il beneficio solo a chi svolge supplenze per la durata dell'anno scolastico, escludendo i supplenti di breve durata, e se la durata complessiva o la tipologia di copertura di posti (commi 1, 2 o 3 della legge n. 124/1999) possano configurare "ragioni oggettive" idonee a giustificare tale differenza di trattamento.
La Corte ricorda preliminarmente che l'accordo quadro e la direttiva 1999/70/CE si applicano ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato e che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nelle "condizioni di impiego" è il rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte, per cui la carta elettronica rientra nell'ambito delle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4.
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza recente, conferma che il divieto di trattamento meno favorevole riguarda i lavoratori a tempo determinato che si trovano in situazioni comparabili con i lavoratori a tempo indeterminato e che la nozione di "situazione comparabile" deve essere valutata caso per caso in base a una serie di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. Pertanto non è sufficiente una valutazione astratta fondata unicamente sulla durata dell'incarico per escludere la comparabilità.
La Corte afferma altresì che la nozione di "ragioni oggettive" richiede elementi precisi e concreti che caratterizzino la condizione di impiego nel contesto specifico e che la mera discrezionalità legislativa o considerazioni di bilancio non costituiscono di per sé una giustificazione idonea a sorreggere una discriminazione, salvo che dette ragioni siano effettivamente oggettive, necessarie e proporzionate allo scopo perseguito. In particolare, il ridurre il diritto alla carta sulla base del criterio puramente temporale (prestazioni di durata non annua) equivale a basare la differenza di trattamento su un criterio astratto e generale che la Corte ritiene incompatibile con l'obiettivo dell'accordo quadro di eliminare le discriminazioni per i lavoratori a tempo determinato.
Dal profilo applicativo emergono alcuni punti pratici rilevanti per i ricorrenti e per la difesa delle amministrazioni: il giudice nazionale del rinvio ha il compito di valutare, con il patrimonio probatorio a sua disposizione, se i docenti non di ruolo con supplenze brevi svolgono funzioni identiche o simili a quelle dei docenti di ruolo e se esistano elementi concreti che giustifichino una esclusione.
A titolo esemplificativo, e senza introdurre elementi normativi nuovi, i documenti che di solito risultano decisivi includono i contratti di supplenza, le comunicazioni di incarico, il piano orario e le attività effettivamente svolte (ore di insegnamento, partecipazione al collegio dei docenti, obblighi formativi), nonché la prova della durata e della sequenza dei contratti che, pur essendo distinti formalmente, possono dimostrare la continuità della prestazione nel corso dell'anno scolastico.
Sul punto della durata complessiva, la Corte osserva che la sola circostanza che una supplenza sia "breve" non determina automaticamente l'assenza di comparabilità e che il giudice del rinvio deve verificare se le funzioni e le condizioni di impiego siano, in concreto, comparabili. Questo implica che, nella maggior parte dei casi, la valutazione avviene sull'insieme degli elementi di fatto e non esclusivamente sulla durata formale dei singoli contratti.
Sul principio del pro rata temporis, la Corte rileva che la normativa nazionale impugnata non applica questo principio, poiché l'importo della carta è fisso e non dipende dalla durata effettiva delle prestazioni. Sul punto la Corte segnala che, di norma, il principio del pro rata temporis implica un adattamento proporzionale di vantaggi economici in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
Per quanto attiene alle conseguenze processuali e alle richieste pratiche che un ricorrente potrebbe avanzare, la sentenza chiarisce che la Corte interpreta il diritto dell'Unione e che la decisione vincola il Giudice nazionale, il quale dovrà, nel procedimento principale, applicare l'interpretazione fornita e verificare se, alla luce degli elementi concreti, sussistono ragioni oggettive che legittimino un'esclusione.
In termini pratici, il ricorrente dovrà chiedere al Giudice nazionale l'accertamento del diritto alla carta per il periodo contestato e fornire le prove documentali relative agli incarichi svolti. Il Giudice nazionale, seguendo l'indirizzo della Corte, può allora dichiarare l'incompatibilità dell'applicazione nazionale e disporre, nei limiti delle proprie competenze, le conseguenze che ne derivano, ivi incluse eventuali pronunce di natura ripristinatoria o compensativa, fatto che spetta comunque alla valutazione del giudice italiano investito del procedimento.
In sintesi, la pronuncia C-268/24 rafforza la portata protettiva della clausola 4 dell'accordo quadro, infatti, l'esclusione dei docenti con supplenze brevi da un beneficio connesso alla formazione non può essere giustificata dal solo riferimento alla durata formale della supplenza, e il Giudice nazionale è chiamato a effettuare un esame concreto della comparabilità delle funzioni e della sussistenza di ragioni oggettive ed effettive che possano giustificare una differenza di trattamento.
Per gli operatori e per i potenziali ricorrenti, la sentenza suggerisce di porre attenzione alla raccolta documentale relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla sequenza dei contratti, mentre alle amministrazioni raccomanda di verificare la conformità delle norme e delle prassi interne ai principi europei richiamati, in particolare se l'attribuzione del beneficio è strutturata in termini non proporzionali o discriminatori rispetto ai lavoratori a tempo determinato.
