Responsabilità da reato dell’ente: brevi cenni sull’obbligo d’azione e sui principi in materia cautelare

21.02.2026

Cass. pen., Sez. VI, 5 gennaio 2026, n. 143

Massima: In tema di responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001, il Pubblico Ministero che proceda per un reato presupposto e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente è obbligato a procedere al relativo accertamento, non essendo discrezionale la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. Qualora il rischio di reiterazione sia connesso alla prosecuzione dell'attività societaria, la misura cautelare adeguata deve essere applicata nei confronti dell'ente e non esclusivamente dell'autore del reato presupposto, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. 

A cura di Avv. Alessio Moretto

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi recentemente in ambito cautelare con la sent. (data ud. 02.12.2025) 05.01.2026, n. 143, ha affermato rilevanti principi in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D.lgs. 231/2001, destinati ad avere importanti ricadute pratiche.

Il provvedimento in commento trae origine dall'impugnazione di un'ordinanza con cui il Tribunale aveva applicato la misura del divieto di esercizio di attività imprenditoriali, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso il rigetto della propria richiesta cautelare.

La Suprema Corte, nel cuore del provvedimento, ha sposato alcune argomentazioni prospettate dall'impugnante, affermando innanzitutto l'insussistenza nel caso esaminato dei requisiti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. È tuttavia in relazione all'inidoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale che promanano i ragionamenti argomentativi e i principi affermati dal Collegio.

La Cassazione dichiara infatti che laddove il rischio di reiterazione dei reati rilevante come esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. sia diretta conseguenza della prosecuzione delle attività societarie, la misura interdittiva applicabile dovrebbe consistere in quella da disporre direttamente nei confronti dell'ente, secondo la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, e non in quella relativa all'amministratore fittizio, che potrebbe essere agevolmente sostituibile.
Nel caso in oggetto, afferma la Corte, la soluzione prospettata non sarebbe stata tuttavia percorribile. Nonostante il rischio di reiterazione di reati fosse effettivamente legato all'esercizio dell'attività dell'ente, la pubblica accusa non ha provveduto alla contestazione dell'illecito dipendente da reato nei confronti della società, anche se la gran parte delle fattispecie contestate agli indagati rientrava fra quelli presupposto della responsabilità degli enti.
Da qui, il passaggio ulteriore: statuisce la Sesta Sezione che «il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell'ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall'art. 112 Cost. – l'obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità». In altre parole, la Corte sostiene che la scelta di procedere nei confronti dell'ente ex D.lgs. 231/2001 non sia discrezionale e la sua obbligatorietà discenderebbe dal fatto che la sua disciplina sia prevista all'interno di un provvedimento legislativo, pertanto insuscettibile di applicazione discrezionale.

Dall'affermazione del precedente principio sorgerebbero due importanti conseguenze.

La prima, implicita e logicamente necessitata, è che l'iscrizione dell'illecito nei confronti dell'ente nei registri di cui all'art. 355 c.p.p. ai sensi dell'art. 55, D.lgs. 231/2001 sia per il Pubblico Ministero obbligatoria.

La seconda, trattata in modo esplicito dalla Corte, è che la disciplina del procedimento di archiviazione degli illeciti degli enti prevista dall'art. 58, D.lgs. 231/2001 consista in una forma semplificata di quella prevista per le persone fisiche.
Il potere di disporre l'archiviazione delle notizie di illeciti sarebbe pertanto da attribuire in via semplificata allo stesso soggetto titolare del diritto di azione (obbligatoria, in presenza dei presupposti) e sottratta al GIP, in piena linea con la giurisprudenza precedente che aveva ritenuto abnormi provvedimenti analoghi disposti direttamente dall'Autorità giudiziaria.

Sotto un diverso angolo di visuale, la Suprema Corte tratta nella sezione successiva del provvedimento i risvolti che deriverebbero dall'obbligo di contestazione parallela dell'illecito fra persona fisica e ente in relazione alla scelta delle misure cautelari da applicare e dei principi guida dell'Autorità giudiziaria.

Secondo il Collegio restano cardini fondamentali i principi di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura applicabile al caso concreto, che deve tenere in considerazione la posizione di tutti i soggetti coinvolti, vale a dire sia dell'autore del reato presupposto che dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale sussistano gravi indizi di colpevolezza.

Pertanto, la misura cautelare applicata dal giudice dovrebbe consistere in quella idonea a soddisfare le esigenze cautelari sottese alla richiesta del magistrato inquirente e che sottoponga i destinatari della stessa esclusivamente alle limitazioni necessarie. In altre parole, nel vaglio operato dall'organo giudiziale sull'adeguatezza delle misure astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari, dovrebbero essere prese in considerazione non solo gli strumenti applicabili all'autore del reato presupposto, bensì anche quelli rivolti direttamente all'ente.

Afferma quindi la Sesta Sezione che «ove il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante l'applicazione di una misura interdittiva nei confronti dell'ente, quest'ultima deve ritenersi adeguata e sufficiente, rendendo non necessaria l'adozione di ulteriori limitazioni della libertà dell'autore del reato presupposto».