Lavoro subordinato e Naspi: le conferme della Cassazione

14.03.2026

Cass. Civ. Sezione Lavoro 23 agosto 2025, n.23784

Massima: "La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo si basa sugli elementi di fatto concreti e non può essere sindacata in Cassazione salvo errori di diritto. Le indennità NASPI percepite non sono detraibili dal risarcimento dovuto per illegittima qualificazione o cessazione del rapporto."

A cura di Dott.ssa Linda Vallardi

L'ordinanza n. 23784/2025 trae origine dalla controversia promossa da una lavoratrice che aveva svolto la propria attività sulla base di contratti formalmente qualificati come collaborazioni e apprendistato.

La lavoratrice sosteneva, tuttavia, che il rapporto fosse in realtà di lavoro subordinato sin dall'inizio e chiedeva il riconoscimento delle relative tutele.

Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano accolto la domanda, ritenendo che, al di là della forma contrattuale utilizzata, le modalità concrete di svolgimento della prestazione, quali continuità, inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e assoggettamento al potere direttivo, fossero compatibili con un rapporto di lavoro subordinato. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo un principio importante: stabilire se un rapporto sia subordinato o autonomo dipende soprattutto dall'analisi dei fatti concreti.

Questa valutazione spetta ai giudici di merito, quali Tribunale e Corte d'Appello, e non può essere rivista dalla Cassazione, salvo errori nell'applicazione delle norme di diritto.

In sostanza, la Suprema Corte conferma che non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti per ottenere una riforma in sede di legittimità: occorre dimostrare un errore giuridico vero e proprio.

Un altro passaggio rilevante riguarda il trattamento delle somme percepite dalla lavoratrice a titolo di NASpI. 

La società sosteneva che tali importi dovessero essere detratti dal risarcimento dovuto.

La Cassazione, però, chiarisce che la NASpI è una prestazione previdenziale con finalità proprie, distinta dal risarcimento del danno derivante dall'illegittima qualificazione o cessazione del rapporto. Pertanto, non può essere automaticamente sottratta dalle somme riconosciute a titolo risarcitorio.

L'ordinanza si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che valorizza la realtà concreta del rapporto rispetto alla forma contrattuale adottata e delimita con chiarezza il ruolo della Cassazione. Inoltre, ribadisce la distinzione tra tutele previdenziali e tutele risarcitorie, evitando sovrapposizioni tra piani giuridici diversi.

Si tratta di una decisione che conferma principi noti, ma di grande rilievo pratico per il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e per la gestione delle conseguenze economiche dell'illegittima estromissione del lavoratore.