Sulla possibilità per i detenuti ristretti al regime di cui all’art. 41-bis O.P. di ascoltare CD in orario notturno

10.05.2025

Cass. pen., Sez. I, 05 febbraio 2025, n. 4792

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A cura di Dott.ssa Simona Ciaffone

*** Con il presente commento si analizza la Sentenza n. 4792 emessa il 5 febbraio 2025 dalla I Sez. della Corte di Cassazione, rilevante in tema di diritti dei detenuti ristretti al regime dell'art. 41-bis O.P. e, specificamente, sulla possibilità di autorizzare la detenzione del lettore CD nelle ore notturne. ***

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Sassari con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dal detenuto al regime differenziato ex art. 41-bis O.P., aveva concesso al predetto di utilizzare il lettore CD ed acquistare ulteriori supporti musicali direttamente per il tramite dell'Amministrazione Penitenziaria. Avverso tale decisione il D.A.P. proponeva reclamo il 04/05/2022, sulla scorta del fatto che la notte non si possa assicurare un efficace controllo, stante la ridotta presenza degli Agenti di custodia. In capo al detenuto, pertanto, non sussisterebbe alcun diritto soggettivo in tal senso.

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo del D.A.P., ritenendo l'utilizzo del lettore CD assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici, utilizzabili nell'arco delle 24 ore. La Casa Circondariale di Sassari, il D.A.P. ed il Ministro della Giustizia ricorrevano per Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, circoscrivendo la questione alle modalità di esercizio (nelle ore notturne) del diritto, già accordato, di poter utilizzare il lettore CD nelle ore notturne. Si è avuto modo di precisare che la tutela del diritto soggettivo del detenuto è garantita nel suo nucleo intangibile ma non anche nelle modalità di godimento; pertanto, solo la negazione del diritto stesso integra quella lesione della posizione soggettiva tutelabile mediante reclamo giurisdizionale, mentre resta affidata alle scelte discrezionali dell'Amministrazione Penitenziaria la regolamentazione dell'esplicazione del diritto, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne.

Con riguardo ai diritti dei detenuti ristretti al regime differenziato ex art. 41-bis O.P. occorre sempre procedere ad una valutazione in ordine all'acquisto ed alla detenzione dei supporti informatici relativamente agli effetti eventualmente dannosi sull'organizzazione complessiva dell'istituto, in termini di controllo e sicurezza, purché non ne produca un'ingiustificata compressione.

È opinione consolidata che l'adozione di limitazioni da parte del D.A.P. appare legittima ove non incidano negativamente su un diritto soggettivo specifico, bensì sulle modalità di esercizio dello stesso, affidate alla discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie, quindi, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto che l'autorizzazione in favore di un detenuto al regime di cui all'art. 41-bis O.P. di utilizzare il lettore CD nelle ore notturne attenga ad un aspetto meramente organizzativo, rimesso alla discrezione dell'istituto, la cui negazione non si traduce in una compressione del diritto.