Combustione illecita di rifiuti pericolosi: reato autonomo e non mera aggravante

18.10.2025

Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2025, n. 29222

Massima: La combustione illecita di rifiuti pericolosi di cui all'art. 256-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006 costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante del reato di combustione di rifiuti ex comma 1; ne consegue l'inapplicabilità del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

A cura di Dott.ssa Linda Vallardi

La decisione della Corte di Cassazione ha ad oggetto l'illecita combustione di rifiuti pericolosi, disciplinata dall'art. 256 bis del d.lgs. 152/2006, e verte sulla qualificazione giuridica della fattispecie: se debba essere considerata come mera aggravante del reato di combustione "ordinaria" oppure come reato autonomo.

L'imputato sosteneva che si trattasse di una circostanza aggravante, così da consentire l'applicazione del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.

La Suprema Corte, tuttavia, respinge tale impostazione e afferma che la combustione di rifiuti pericolosi integra una fattispecie autonoma di reato, escludendo quindi la possibilità di ricorrere al bilanciamento tra circostanze.

L'impostazione adottata dalla Cassazione appare convincente e rafforza l'effetto deterrente del sistema, oltre a garantire coerenza sotto il profilo sistematico.

Tuttavia, essa lascia irrisolti alcuni aspetti problematici, quali:

  • la riduzione della discrezionalità giudiziale: qualificando la combustione di rifiuti pericolosi come reato autonomo e non come aggravante, il giudice non ha più la possibilità di bilanciare attenuanti e aggravanti. Ne deriva un sistema più rigido, che può risultare sproporzionato in presenza di circostanze favorevoli all'imputato;
  • tensione con il principio di favor rei: se, in concreto, fosse più favorevole l'inquadramento come reato base (punito meno severamente), si porrebbe la questione se il principio del in dubio pro reo possa essere invocato. La Corte, però, sembra escluderne l'operatività per questa ipotesi.

L'affermazione della natura autonoma necessita di ulteriori pronunce della giurisprudenza di merito, che ne definiscano meglio i limiti applicativi e forniscano indicazioni operative nei casi controversi.