Combustione illecita di rifiuti pericolosi: reato autonomo e non mera aggravante
Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2025, n. 29222
Massima: La combustione illecita di rifiuti pericolosi di cui all'art. 256-bis, comma 2, d.lgs. 152/2006 costituisce fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggravante del reato di combustione di rifiuti ex comma 1; ne consegue l'inapplicabilità del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
A cura di Dott.ssa Linda Vallardi
La decisione della Corte di Cassazione ha ad oggetto l'illecita combustione di rifiuti pericolosi, disciplinata dall'art. 256 bis del d.lgs. 152/2006, e verte sulla qualificazione giuridica della fattispecie: se debba essere considerata come mera aggravante del reato di combustione "ordinaria" oppure come reato autonomo.
L'imputato sosteneva che si trattasse di una circostanza aggravante, così da consentire l'applicazione del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p.
La Suprema Corte, tuttavia, respinge tale impostazione e afferma che la combustione di rifiuti pericolosi integra una fattispecie autonoma di reato, escludendo quindi la possibilità di ricorrere al bilanciamento tra circostanze.
L'impostazione adottata dalla Cassazione appare convincente e rafforza l'effetto deterrente del sistema, oltre a garantire coerenza sotto il profilo sistematico.
Tuttavia, essa lascia irrisolti alcuni aspetti problematici, quali:
L'affermazione della natura autonoma necessita di ulteriori pronunce della giurisprudenza di merito, che ne definiscano meglio i limiti applicativi e forniscano indicazioni operative nei casi controversi.